Statuto

Pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013

 

Art. 1.

Natura e missione istituzionale

  1. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), ente nazionale di ricerca istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 e regolato dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, così come stabilito nel Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ha sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. L’INAPP svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche.
  3. L’INAPP promuove il merito scientifico secondo gli standard propri della ricerca internazionale, il confronto con la comunità scientifica internazionale e l’apertura verso di essa anche attraverso procedure di mobilità e scambio, la collaborazione con altre istituzioni di ricerca, nazionali e internazionali e la valutazione periodica dei risultati della propria attività, in conformità all’articolo 17 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
  4. L’INAPP sostiene il funzionamento efficace di uno spazio europeo della ricerca e adotta la Carta europea dei ricercatori allegata alla Raccomandazione della Commissione 2005/251/CE dell’11 marzo 2005. Nelle procedure di reclutamento, si ispira al Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori allegato alla suddetta Raccomandazione.Assicura ai propri ricercatori e tecnologi quanto previsto all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 218 del 2016 e richiede agli stessi il rispetto di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo

Art. 2. 

Funzioni e compiti

  1. Per le finalità di cui all’articolo 1, e lo svolgimento delle funzioni assegnategli dall’articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’INAPP:
    a) svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, sui temi di cui all’articolo 1, inclusi quelli indicati dall’articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015;
    b) fornisce, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, supporto tecnico-scientifico sui temi di cui all’articolo 1;
    c) può svolgere, in convenzione, attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per altri Ministeri e istituzioni nazionali pubbliche, per le regioni e province autonome, per la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome e per la Conferenza unificata di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    d) può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato;
    e) verifica il raggiungimento degli obiettivi da parte dell’ANPAL, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 150 del 2015;
    f) gestisce e realizza progetti dell'Unione europea, anche in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo dell’istruzione, della formazione e della ricerca;
    g) collabora con altri Istituti ed enti di ricerca, anche di altri paesi, nell’ambito dei compiti e delle funzioni che essi svolgono relativamente ai temi di cui all’articolo 1, anche attraverso la realizzazione di attività, programmi e progetti da essi affidati;
    h) promuove, svolge e realizza le attività previste nel Programma nazionale per la ricerca di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
    i) collabora con organismi internazionali e istituzioni dell'Unione europea;
    l) realizza specifici progetti e iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo;
    m) cura la valorizzazione, la diffusione e il trasferimento dei risultati delle proprie attività;
    n) collabora con le istituzioni universitarie, ospitando tirocini e svolgendo attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, eventualmente attivando corsi di dottorato e borse di studio in convenzione, ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 6, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
    o) partecipa a progetti e concorre a bandi di ricerca competitivi finanziati da istituzioni nazionali e internazionali;
    p) svolge attività di ricerca statistica, in quanto facente parte, ai sensi del Decreto del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali del 31 marzo 1990, del Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in conformità alla legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
  2. Per le finalità e compiti di cui al comma precedente e in base a criteri e modalità determinati con proprio regolamento, l’INAPP può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente in materia; recepisce altresì, con apposito regolamento, quanto previsto dall’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  3. L'Istituto sottopone a valutazione i risultati della ricerca, organizzativi e individuali, sulla scorta di atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 218 del 2016. A tal fine il piano triennale delle attività di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 218 del 2016 e i suoi aggiornamenti, esplicitano gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle attività istituzionali, di ricerca scientifica e di terza missione, individuando altresì le risorse ad essi dedicate.

 

Art. 3. 

Organizzazione e funzionamento

  1. L’INAPP, nell’ambito della propria autonomia e tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di ricerca e tecnicoscientifico, e funzioni amministrative. A tal fine, provvede a disciplinare con propri regolamenti:
    a) l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
    b) l’organizzazione del personale;
    c) l’organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture.
  2. I regolamenti di cui al presente statuto sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero del lavoro e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 218 del 2016.
  3. È altresì sottoposto all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il piano triennale di attività di cui all’articolo 5, comma 2, lettera g), ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 218 del 2016, e i successivi aggiornamenti. L’INAPP fornisce al Ministero periodiche relazioni sull’andamento della gestione o sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici.

Art. 4.

Organi dell’Istituto

  1. 1. Sono organi dell’INAPP:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il comitato scientifico;
    d) il collegio dei revisori dei conti.
  2. Il compenso del presidente, nonché gli emolumenti e i gettoni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono determinati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto di eventuali direttive in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 5.

Presidente

  1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
  2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto ed esercita le seguenti funzioni
    a) sovrintende all’andamento dell’Istituto, assicurandone l’unità d’indirizzo e coordinandone l’attività tecnico-scientifica, di cui è il responsabile;
    b) cura i rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli altri enti istituzionali e rappresenta l’Istituto nei confronti dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, degli altri enti e istituzioni, anche internazionali, degli organi di stampa e di comunicazione;
    c) presiede il consiglio di amministrazione, predisponendo l’ordine del giorno delle riunioni e disponendone la convocazione;
    d) presiede, senza diritto di voto, il comitato scientifico;
    e) propone al direttore generale per la nomina, sentito il comitato scientifico, i responsabili delle attività di ricerca;
    f) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle attività di ricerca, emanando direttive al direttore generale per l’attuazione degli stessi tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
    g) sottopone al consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico e tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il piano triennale di attività, aggiornato annualmente;
    h) assicura al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la necessaria collaborazione nell’azione di vigilanza ministeriale, trasmettendo le deliberazioni soggette ad approvazione ed ogni ulteriore atto richiesto;
    i) formula al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la proposta di designazione dei membri non elettivi del comitato scientifico.
    l) individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
  3. Il presidente provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione, ovvero nei casi di urgente necessità, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di distinzione tra indirizzo e attività di gestione.
  4. Il presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio a un membro del consiglio di amministrazione.
     

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di norma una volta al mese. Può riunirsi anche in videoconferenza e in forma telematica. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale. Il consiglio di amministrazione in particolare provvede a:
    a) individuare e definire, su proposta del presidente, gli obiettivi da perseguire e i programmi da realizzare, adottando le direttive di carattere generale, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ente, definendo il fabbisogno finanziario;
    b) deliberare su proposta del presidente il piano triennale di attività e i relativi aggiornamenti, il documento di programmazione triennale dei fabbisogni, i bilanci di previsione e le relative note di variazione, i conti consuntivi e le relazioni sulle attività di cui all’articolo 13;
    c) deliberare su proposta del presidente le modifiche statutarie e i regolamenti previsti all’articolo 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 3, comma 2, e 17, comma 3;
    d) nominare, su proposta del presidente, il direttore generale;
    e) definire, nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le linee fondamentali di organizzazione e individuare, su proposta del presidente, gli obiettivi della direzione generale, tenuto conto di quanto previsto dal piano triennale;
    f) verificare la rispondenza dei risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione rispetto agli indirizzi impartiti, avvalendosi delle risultanze delle attività di controllo svolte dall’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009;
    g) nominare, su proposta del presidente, l’Organismo indipendente di valutazione;
    h) approvare, in conformità alla normativa vigente, su proposta del presidente, il Piano triennale della performance, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e le relative relazioni.
  2. Il consiglio di amministrazione viene informato dal presidente e dal direttore generale sull’attività e sul funzionamento dell’Istituto e può richiedere che vengano predisposti specifici rapporti su singole questioni.
  3. Il consiglio dura in carica quattro anni e, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del Decreto Legislativo n. 218 del 2016, è composto dal presidente dell’Istituto e da quattro membri di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, uno nominato d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell’Istituto. Le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 1, lettere b) e c).

Art. 7.

Comitato scientifico

  1. Il comitato scientifico è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È composto da cinque membri, due dei quali sono eletti dai ricercatori e dai tecnologi, anche a tempo determinato, dell’Istituto secondo modalità da definire in sede di regolamento di organizzazione e funzionamento e comunque rispettando il principio della parità di genere. I membri restanti, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi, esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, competenti nei settori di ricerca dell’Istituto, sono proposti dal presidente, rispettando il principio della parità di genere.
  2. I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
  3. Il comitato esercita le seguenti funzioni
    a) formulare al presidente parere non vincolante sul piano triennale e sull’aggiornamento annuale dei piani di ricerca
    b) svolgere attività consultiva su richiesta del presidente e del consiglio di amministrazione;
    c) esprimere parere non vincolante sulla scelta dei responsabili delle attività di ricerca.
  4. Il comitato scientifico è presieduto, senza diritto di voto, dal presidente dell’INAPP, che lo convoca semestralmente e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, stabilendone l’ordine del giorno. Il comitato adotta un regolamento per lo svolgimento della propria attività e può nominare al proprio interno un coordinatore dei lavori, nonché riunirsi anche in videoconferenza e in forma telematica. Laddove necessario in conseguenza della presenza di membri stranieri, il comitato può svolgere i propri lavori contemporaneamente in lingua italiana e in lingua inglese.
  5. La partecipazione al comitato scientifico è onorifica e non comporta oneri a carico del bilancio dell’INAPP, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato stesso e documentate.


Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

  1. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo di regolarità amministrativocontabile di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili. I membri del collegio sono nominati tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
  2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È composto da un presidente designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da due membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui al Decreto Legislativo n. 281 del 1997, e da un supplente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali cui non è corrisposto alcun emolumento e che subentra nelle funzioni in caso di morte, rinunzia o decadenza dei revisori titolari.
     

Art. 9.

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

  1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009 è costituito in forma monocratica, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 2-bis del suddetto articolo.

Art. 10.

Ordinamento dell’Istituto

 

  1. L’ordinamento dell’INAPP prevede la separazione della gestione e delle responsabilità tra le attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica e le attività amministrative, ivi incluse quelle finalizzate all’attuazione delle attività di ricerca.
  2. Il coordinamento dell’attività amministrativa al fine di assicurarne l’unitarietà è compito del direttore generale, che sovrintende all’operato degli uffici dirigenziali non generali di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, costituiti in numero non superiore a cinque.
  3. La gestione finanziaria dell’Istituto è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259.
     

Art. 11.

Coordinamento scientifico

  1. Il coordinamento scientifico delle attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica dell’Istituto è assicurato dal presidente.
  2. Le attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica dell’Istituto sono organizzate in aree omogenee e servizi trasversali, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).
     

Art. 12.

Direttore generale

  1. Il direttore generale costituisce ufficio dirigenziale di livello generale. È responsabile della gestione amministrativa dell’Istituto e cura l’attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e del presidente. A tal fine:
    a) sovrintende all’attività di tutti gli uffici dirigenziali di livello non generale e ne cura l’organizzazione, assicurando il coordinamento amministrativo di tutte le articolazioni dell’ente in attuazione degli atti di indirizzo, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal presidente e dal consiglio di amministrazione;
    b) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;
    c) adotta gli atti relativi all’organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
    d) assicura le attività di organizzazione del personale;
    e) conferisce l’incarico ai responsabili delle attività di ricerca, su proposta del presidente;
    f) elabora, in coerenza con gli indirizzi indicati dal presidente, gli schemi del piano triennale di attività, ivi inclusa la programmazione triennale dei fabbisogni e dei regolamenti di cui all’articolo 3;
    g) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’ente e le relative variazioni, nonché la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali;
    h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa di competenza;
    i) esercita i poteri di acquisizione delle entrate dell’Istituto.
    l) riferisce periodicamente al presidente e al consiglio di amministrazione sulle attività gestionali poste in essere.
  2. Il direttore generale è scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale e di comprovata esperienza gestionale, anche tra personale estraneo alla pubblica amministrazione; in tale caso il rapporto di lavoro è regolato con contratto a termine di diritto privato. Se dipendente pubblico, il direttore generale è collocato fuori ruolo senza assegni. Il rapporto di lavoro del direttore generale ha la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. 

Art. 13.

Bilanci, relazioni e controlli

  1. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell’anno precedente al quale si riferisce e il conto consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio. Il bilancio e il conto consuntivo, redatti a norma dei regolamenti di cui all’articolo 3, sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei termini previsti dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
     

Art. 14.

Risorse finanziarie

  1. Le entrate dell’Istituto sono costituite da:
    a) un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività di istituto, di cui al piano triennale di attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    b) contributi dell’INPS e dell’INAIL finalizzati allo svolgimento delle attività di ricerca dell’INAPP nel settore delle politiche sociali;
    c) eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
    d) eventuali assegnazioni e contributi da parte dell’Unione europea o di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici;
    e) convenzioni con soggetti pubblici e privati;
    f) ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attività.


Art. 15.

Patrimonio e norme processuali

  1. Il patrimonio dell’INAPP è costituito dai beni mobili e immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all’Istituto.
  2. In caso di scioglimento dell’Istituto, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad enti aventi analoghe finalità.
  3. L’INAPP può avvalersi della consulenza e del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.


Art. 16.

Incompatibilità e inconferibilità

  1. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.


Art. 17.

Norme transitorie e finali

  1. Lo statuto INAPP, approvato, integrato e modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011, è abrogato a far data dalla entrata in vigore del presente statuto.
  2. Eventuali successive modifiche allo statuto sono apportate in conformità all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 218 del 2016.
  3. Entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente statuto sono adottati i regolamenti di cui all’articolo 3, comma 1.
  4. In sede di prima applicazione del presente Statuto, i componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica fino alla scadenza del mandato e il consiglio è tempestivamente integrato ai sensi dell’articolo 6.
  5. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 2016, il presente Statuto è pubblicato sui siti istituzionali dell’INAPP e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dandone avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Responsabile dei dati: 
Presidenza
Ultimo aggiornamento: 
9 Dicembre 2020