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Da questa sezione si accede agli elenchi dei beneficiari. L’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi che superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi se erogati nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario, sia con un unico atto sia con atti diversi.