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Il decreto legislativo in oggetto dispone in materia di normativa antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè in materia di documentazione antimafia. Il Libro II, Capo I, all'articolo 82 disciplina la documentazione antimafia e i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e introduce le disposizioni relative agli enti locali. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonchè i concessionari di opere pubbliche devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire provvedimenti indicati nell'articolo 67 (Titolo V - Effetti, sanzioni e disposizioni finali. - Capo I - Effetti delle misure di prevenzione)