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Il presente decreto dispone la proroga - fino al 31 dicembre 2011 - dell'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento.A norma dell'art. 5 l'onere complessivo, pari ad euro 900.000 e' posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b), e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 1996 Reg. n.1 foglio 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorita' per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge 510/96, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/96;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto il decreto-legge 78/98 convertito, con modificazioni, in legge n. 176/98;
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visti gli accordi del 12 febbraio 2009 e del 16 dicembre 2010 sanciti in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53046 del 12 luglio 2010; Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi governativi, del 16 aprile 2009, del 24 novembre 2009 e del 22 aprile 2009, con i quali sono stati assegnati i fondi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Campania e alla Regione Sicilia;
Vista la nota con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato alla Regione Sicilia e alla Regione Campania che, in applicazione dei sopracitati accordi, lo stanziamento dei fondi ai fini della concessione del trattamento di CIGS e di mobilita', in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 21, della legge n. 608/96, il cui onere complessivo pari a 1.019.734 euro, e' da intendersi cosi' imputato:
A. Totale Fondi per CIGS = 491.822 euro (di cui 430.000 euro a carico del Fondo nazionale e 61.822 euro a carico del FSE-POR regionale);
B. Totale Fondi per Mobilita' = 527.912 euro (di cui 470.000 euro a carico del Fondo nazionale e 57.912 euro a carico del FSE-POR regionale);
Ritenuta la necessita' di autorizza...