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Titolo I - delle politiche attive del lavoro
Capo I
principi generali
Art. 1 - (finalita' e definizione)
1. La Regione Liguria attua politiche attive del lavoro tramite iniziative idonee a sviluppare l'occupazione in un quadro di sostegno alla produzione e di realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna. Tali iniziative si svolgono nel rispetto delle competenze dello stato e in osservanza degli accordi internazionali.
Art. 2 - (politica attiva del lavoro - definizione)
1. La politica attiva del lavoro tenuto conto della situazione economica locale e degli obiettivi da raggiungere si concretizza in un unico atto programmatorio che indica gli strumenti e le risorse finanziarie necessari per la sua realizzazione.
Art. 3 - (strumenti attuativi)
1. Sono strumenti per l'attuazione delle politiche del lavoro:
A) il monitoraggio della produzione e dell'occupazione;
B) l'orientamento professionale;
C) la formazione professionale;
D) la promozione occupazionale con particolare riferimento a nuove iniziative produttive anche in relazione a interventi disposti dalla Comunita' Europea e dallo stato per favorire la produzione la sua crescita e le sue trasformazioni.
Capo II
della programmazione regionale
Art. 4 - (programmi triennali)
1. Nel quadro degli obiettivi della programmazione comunitaria nazionale e regionale la Regione adotta nell'ambito del piano regionale di sviluppo il programma triennale delle politiche attive del lavoro. Il programma contiene:
A) l'analisi della situazione economica produttiva ed occupazionale anche con specifico riferimento all'evoluzione delle professionalita' ripartita per ogni Provincia e per comparto produttivo e le conseguenti valutazioni in ordine ai prevedibili sviluppo dei singoli comparti e nel complesso per ogni Provincia;
B) l'indicazione dell'entita' della tipologia e della dislocazione territoriale degli interventi necessari per favorire lo sviluppo previsto con riferimento specifico sia agli obiettivi produttivi sia a quelli occupazionali; per gli interventi comunitari richiedenti l'interconnessione di piu' fondi vengono indicate le modalita' di esecuzione.
2. Per quanto concernente la formazione professionale e l'orientamento professionale esso valuta il precedente funzionamento del sistema regionale di formazione professionale e in particolare la corrispondenza tra risultati ottenuti e le esigenze del sistema economico e indica;
A) i settori economici e produttivi oggetti di interventi formativi;
B) gli standards formativi per ogni tipo di corso e le conseguenti indicazioni di tipologia durata e costi;
C) i criteri per iniziative di sperimentazione e di innovazioni didattica con la riserva di una quota di finanziamento;
D) i profili professionali connessi ai corsi per i quali e' previsto il rilascio della qualifica;
E) gli obiettivi quantitativi e qualitativi ed i criteri per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale della formazione professionale nonche' i requisiti per l'accesso all'insegnamento nei corsi;
F) la percentuale dei fondi da destinarsi al diritto allo studio;
G) i criteri per le attivita' di orientamento professionale di cui agli articoli successivi.
3. Il programma triennale indica altresi' direttive per l'attuazione delle iniziative previste indica i mezzi finanziari per attuarle e stabilisce i criteri e i parametri sia per l'assegnazione degli stessi tra le diverse tipologie di iniziative.
4. Il programma triennale e' aggiornabile annualmente in tutto o in Parte In relazione alla verifica dei risultati raggiunti nonche' degli eventuali mutamenti socio economici delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle proposte espresse dalle province.
5. L' eventuale aggiornamento del programma triennale puo' comportarne l'estensione ai tre anni successivi alla data dell'aggiornamento stesso.
Art. 5 - (formazione del programma triennale)
1. La Provincia sentita preventivamente le organizzazioni rappresentative degli imprenditori dei lavoratori e la Camera di Commercio nonche' per l'attivita' di orientamento i distretti scolastici e l'universita' degli studi concorre con le sue analisi di valutazione alla determinazione del programma triennale e al suo aggiornamento.
A) del monitoraggio economico sociale dell'area di competenza;
B) delle indicazioni in merito ad interventi di politica del lavoro;
C) della rilevazione delle esigenze di formazione e di orientamento emergenti nel territorio di competenza.
3. La Giunta regionale sulla base degli orientamenti comunitari e statali delle indicazioni delle province e delle analisi di valutazione espresse dalle strutture regionali interessate udita la commissione regionale per l'impiego e il comitato di cui all'articolo 6 propone entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio al Consiglio regionale il programma per l'approvazione.
4. Gli aggiornamenti sono approvati con le stesse modalita' richieste per l'approvazione del programma.
Art. 6 - (comitato regionale per la formazione)
1. E' istituito il comitato regionale per la formazione con il compito di formulare proposte e pareri sul programma triennale sui suoi aggiornamenti e sui piani annuali delle singole province nonche' quando necessario su problemi che emergono nel corso dell'attuazione degli stessi.
2. In tale sede sono anche valutate le richieste delle province dirette al miglioramento delle strutture dei centri Provinciali.
3. Il comitato e' composto da:
A) l'Assessore regionale competente che lo presiede;
B) gli assessori Provinciali competenti;
C) tre rappresentanti della commissione regionale per l'impiego di cui un rappresentante delle organizzazioni sindacali un rappresentante degli imprenditori e il direttore dell'ufficio regionale per l'impiego e la massima occupazione;
D) tre esperti designati dal Consiglio regionale non appartenenti ad enti che svolgano attivita' di formazione professionale per conto della Regione o delle province; ai fini di tale designazione si terra' conto di indicazioni fornite dall'universita'.
Titolo II - ordinamento delle politiche attive del lavoro della ricerca socio - economica
Art. 7 - (osservazione e analisi)
1. La Regione assume iniziative per il monitoraggio dell'attivita' produttiva e dell'occupazione al fine di favorirne l'incontro indicando nel programma triennale gli interventi e le direttive necessari.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e' istituito l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro. La Regione attraverso l'osservatorio stabilisce collegamenti operativi con i centri di ricerca di informazione ed analisi economica esistenti a livello regionale nazionale e comunitario e puo' avvalersi mediante convenzioni dell'universita' degli studi di qualificati istituti scientifici nazionali o operanti nelle strutture della Comunita' Europea nonche' di organismi o esperti di elevata capacita' professionale.
3. L' osservatorio e' una struttura organizzativa della Regione nell'ambito delle attivita' riguardanti le politiche attive del lavoro e fa capo all'Assessore regionale ad esse preposto. Esso opera in stretto collegamento con i servizi competenti per le diverse attivita' economiche in particolare con l'osservatorio socio economico.
4. La Regione provvede anche attraverso la stipula di apposite convenzioni al coordinamento tra le attivita' svolte dall'osservatorio regionale e da analoghe strutture delle amministrazioni Provinciali.
Art. 8 - (compiti dell'osservatorio)
1. L' osservatorio ha i seguenti compiti:
A) svolgere analisi sullo stato e sulle tendenze dei diversi settori della produzione e dei servizi in relazione al volume ed alle tipologie dell'assorbimento di occupazione nel breve medio e lungo periodo anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive particolarmente importanti per l'economia regionale;
B) individuare i mutamenti in atto o prevedibili nelle professionalita' e nella composizione quantitativa e qualitativa della forza lavoro anche con riguardo al mercato unico europeo;
C) accertare ed aggiornare costantemente l'andamento delle iscrizioni e della conclusione dei corsi nella scuola dell'obbligo nella scuola media superiore e nell'universita';
D) studiare promuovere e gestire specifici progetti di ricerca su particolari aree del mercato del lavoro.
2. L' osservatorio dispone delle attrezzature necessarie con particolare riguardo ai collegamenti informatici con le banche dati rilevanti per le proprie attivita'.
Art. 9 - (comitato tecnico scientifico)
1. Per i necessari indirizzi e il coordinamento nella ricerca nonche' per l'elaborazione della metodologia di analisi e per la verifica periodica dello stato di attuazione del piano di lavoro e degli altri programmi di attivita' e' istituito quale organo tecnico dell'osservatorio sul mercato del lavoro un comitato tecnico scientifico presieduto dall'Assessore regionale competente per materia e composto da:
A) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;
B) un rappresentante dell'istat;
C) un rappresentante dell'inps;
D) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;
E) due esperti particolarmente competenti in discipline economiche - statistiche e in discipline giuridiche del lavoro designati dalla Giunta regionale nell'ambito di nominativi indicati dall'universita';
F) due esperti di cui uno designato dalle organizzazioni rappresentative degli imprenditori ed uno dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
2. Alle riunioni del comitato possono partecipare su convenzione del presidente e senza espressione di voto soggetti esterni competenti in materie non comprese tra quelle indicate per i componenti effettivi.
3. La segreteria del comitato e' affidata ad un dipendente regionale del servizio delle politiche attive del lavoro di livello non inferiore all' VIII qualifica funzionale.
Art. 10 - (pubblicita' e utilizzazione delle attivita' dell'osservatorio)
1. La Regione mette a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati al mercato del lavoro anche attraverso pubblicazioni periodiche le risultanze dell'attivita' dell'osservatorio sul mercato del lavoro.
2. In particolare l'osservatorio e' strumento tecnico che puo' essere utilizzato dalla commissione regionale per l'impiego per lo svolgimento della propria attivita' specie per quanto concerne gli interventi diretti a favorire la piu' elevata ed appropriata occupazione dei lavoratori.
Art. 11 - (piani di lavoro dell'osservatorio e relazioni annuali)
1. Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano di lavoro dell'osservatorio relativo all'anno successivo sentito il parere della commissione regionale per l'impiego e del comitato tecnico scientifico.
2. Allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio collaborano secondo le indicazioni contenute nel piano di lavoro di cui al comma 1 i centri di formazione professionale delle province e gli enti di cui all'articolo 37.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e su quella prevista nel piano di lavoro per l'anno in corso.
Art. 12 - (rapporti con la commissione regionale per l'impiego e l'agenzia regionale per l'impiego)
1. La Regione attraverso appositi protocolli di intesa assicura i collegamenti operativi dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro con la commissione regionale per l'impiego per fini di documentazione e analisi di indirizzi e priorita' e con l'agenzia regionale per l'impiego per l'elaborazione di progetti volti alla crescita produttiva e occupazionale.
Capo II
dell' orientamento alla formazione e al lavoro
Art. 13 - (definizione)
1. L' orientamento professionale e' un servizio di interesse pubblico nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 3 complementare a quello della formazione professionale.
2. E' orientamento professionale l'attivita' volta a fornire informazioni in ordine alle opportunita' lavorative quali risultano dalle trasformazioni delle figure professionali derivanti dai nuovi processi di lavoro sul territorio nazionale e comunitario e in ordine alle attivita' formative connesse.
3. Costituiscono altresi' orientamento le specifiche attivita' formative che al fine di superare gli squilibri esistenti tra domanda ed offerta di lavoro siano rivolte a favorire scelte formative - professionali.
4. L' orientamento professionale e' rivolto:
A) agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per fornire ad essi in stretto raccordo con le attivita' di orientamento scolastico ed universitario elementi di valutazione in vista di un loro inserimento in attivita' formative o lavorative;
B) ai giovani inoccupati per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro in relazione alle loro inclinazioni e capacita' professionali;
C) ai giovani e agli adulti disoccupati che intendono riqualificarsi o specializzarsi in relazione a riconversioni produttive in atto o prevedibili;
D) alle donne per favorire l'accesso o il reinserimento nel mercato del lavoro e delle professioni anche con iniziative di " azioni positive" di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125;
E) ai giovani che abbiano interrotto gli studi al fine di perseguire il loro reinserimento nel sistema formativo o nel mercato del lavoro;
F) a soggetti con minorazioni psichiche fisiche o sensoriali o a soggetti in situazione di ex tossicodipendenza o comunque di emarginazione per favorire il loro inserimento nel sistema formativo o nel mercato del lavoro.
Art. 14 - (ambito d' intervento)
1. L' attivita' di orientamento si articola in una serie di interventi programmati consistenti:
A) in azioni svolte direttamente anche all'interno di percorsi formativi;
B) nella diffusione periodica di materiale di informazione anche attraverso audiovisivi e trasmissioni radiotelevisive;
C) nella consulenza gratuita individuale;
D) nell'informazione sistematica svolta nelle istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e in quelle legalmente riconosciute.
2. Le attivita' di cui alle lettere a) e d) sono realizzate in stretta collaborazione con gli uffici regionali e Provinciali del Ministero della pubblica istruzione e con i distretti scolastici.
3. Per gli aspetti rilevanti ai fini dell'istruzione post - secondaria la Regione atta intese con l'universita' degli studi.
4. Ai fini di cui al comma 2 la Regione stipula apposita convenzione con i Ministeri competenti per attivita' che prevedono congiuntamente orientamento professionale e scolastico. Le province provvedono a livello locale a formalizzare i rapporti collaborativi con i distretti e le altre strutture scolastiche e formative.
Art. 15 - (organizzazione)
1. L' orientamento professionale e' gratuito e viene svolto tramite strutture pubbliche ovvero nei casi individuati nel piano provinciale tramite soggetti privati con i quali sono stipulate apposite convenzioni.
2. L' attivita' di orientamento professionale e' coordinata dalla Regione nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4 ed e' svolta dalle province in stretta collaborazione con gli uffici regionali e Provinciali del Ministero della pubblica istruzione e con i distretti scolastici.
3. L' esercizio dell'attivita' e' svolto anche sulla base di convenzione da soggetti che a seguito di apposito corso sono riconosciuti idonei.
Capo III
della formazione professionale
norme generali
Art. 16 - (formazione professionale - definizione)
1. La formazione professionale e' un servizio di interesse pubblico di norma gratuito organizzato in un sistema di interventi volto ad impartire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere attivita' professionali.
2. Esso assicura la coerenza delle iniziative con le prospettive di crescita socio - economica e di occupazione nel quadro degli obiettivi della programmazione e nel rispetto delle intese che da parte della Regione siano intervenute con le parti sociali.
3. Gli interventi formativi sono organizzati sulla base di sistematiche rilevazioni dei fatti economici ed occupazionali e delle connesse esigenze formative.
4. La formazione professionale e' strumento di politica attiva del lavoro e tende anche ad agevolare l'inserimento in attivita' lavorative di soggetti con minorazioni psichiche e sensoriali o aventi difficolta' di socializzazione.
Art. 17 - (tipologia delle attivita' formative)
1. L'attivita' formativa si distingue tra l'altro in:
A) attivita' di formazione rivolta anche in maniera differenziata a coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti o abbiano interrotto gli studi secondari superiori e siano disoccupati iscritti alle liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego;
B) attivita' di formazione rivolta a coloro i quali abbiano concluso il biennio iniziale di scuola secondaria superiore;
C) attivita' di formazione rivolta a coloro che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore;
D) attivita' di formazione specialistica rivolta a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea;
E) attivita' di aggiornamento e specializzazione rivolta a lavoratori dipendenti ed autonomi nel perseguimento dell'obiettivo della formazione continua;
F) attivita' di riqualificazione aggiornamento - specializzazione rivolta a lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private in conseguenza di processi di riconversione e innovazione produttiva;
G) attivita' di qualificazione o riqualificazione rivolta a lavoratori disoccupati o che siano iscritti nelle liste di mobilita';
H) attivita' di qualificazione o riqualificazione rivolta alle donne in professioni nelle quali esse siano sottorappresentate nonche' a favore di donne che chiedono di essere inserite o reinserite nel mondo del lavoro;
I) attivita' formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato di formazione - lavoro e negli altri tipi di contratto a causa mista;
L) attivita' formativa rivolta a lavoratori neo - assunti;
M) attivita' formativa diretta ad operatori sanitari e dei servizi sociali nei limiti della normativa vigente;
N) attivita' formativa rivolta a soggetti con minorazioni fisiche psichiche o sensoriali anche in base a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dalla Legge regionale 4 luglio 1988 n. 30 e successive modificazioni;
O) attivita' formativa e socializzante in situazioni di ex tossicodipendenza o comunque di emarginazione anche in base alla Legge regionale 14 luglio 1988 n. 30 e successive modificazioni;
P) attivita' formativa e socializzante rivolta a detenuti ristretti nelle carceri circondariali ed ai detenuti che fruiscono delle misure alternative e della semiliberta' anche in base alla Legge regionale 4 luglio 1988 n. 30 e successive modificazioni;
Q) attivita' di formazione professionale rieducativa di soggetti divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia.
Art. 18 - (piani annuali di formazione professionale)
1. Sulla base del programma triennale e dei suoi eventuali aggiornamenti in forza delle disposizioni di cui al Titolo III la Provincia elabora e approva sentite preventivamente le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori il piano annuale di formazione professionale.
2. Il piano contiene:
A) l'elenco dei corsi con l'indicazione di quelli al termine dei quali viene rilasciato l'attestato di qualifica;
B) la definizione dei corsi e la durata dei cicli formativi;
C) l'indicazione per i corsi che proseguono oltre l'esercizio finanziario dei fondi necessari alla prosecuzione distinguendo quelli che fanno carico al bilancio in corso da quelli che devono trovare allocazione nel bilancio successivo;
D) i programmi di attivita' formative svolte in collaborazione con la scuola pubblica;
E) i programmi per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale;
F) il programma delle iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica.
3. Nella definizione dei profili si tiene conto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni comunitarie.
4. La Provincia puo' contribuire con proprie risorse al finanziamento delle iniziative corsuali contemplate dal programma triennale e puo' finanziare ulteriori corsi inseriti nel piano annuale.
5. Il piano puo' essere modificato nel corso dell'anno cui si riferisce per sopravvenute esigenze.
6. Entro novanta giorni dall'approvazione del programma triennale le province approvato il piano annuale. I successivi piani annuali compresi nel triennio sono approvati dalle province entro il 30 giugno. Entro novanta giorni dall'approvazione degli aggiornamenti o delle modificazioni del piano triennale le province approvano le corrispondenti modifiche al piano annuale. Il piano annuale ed i suoi aggiornamenti immediatamente dopo l'approvazione sono inviati alla Regione per gli adempimenti di competenza.
Art. 19 - (attivita' formative)
1. La formazione professionale e' realizzata attraverso corsi articolati in cicli formativi organizzati in relazione alla preparazione di base di ciascun utente tenuto conto del precedente curriculum scolastico e lavorativo e dei risultati professionali che si intendono raggiungere.
2. I corsi consistono in un insieme organico di distinte attivita' teoriche pratiche e di esperienze di lavoro finalizzate al conseguimento di un definito livello professionale.
3. Essi sono formati da uno o piu' cicli fino ad un massimo di quattro da percorrere consecutivamente ed hanno durata massima complessiva di duemilaquattrocento ore salvo maggiore durata prevista da specifica normativa.
4. Nell'ambito di ogni corso e' assicurata l'unitarieta' metodologica tra le varie materie oggetto di formazione.
5. Per la validita' del corso il numero degli allievi non deve essere inferiore ad otto salvo i casi relativi a utenze particolari definite in direttive vincolanti emanate dalla Regione Ad ogni allievo compatibilmente con i corsi previsti dalla programmazione annuale e' garantita la possibilita' di portare a termine il corso iniziato anche mediante il passaggio ad altre strutture.
6. Al termine del corso e' rilasciato dalla Provincia un attestato di qualifica di specializzazione di frequenza.
Art. 20 - (progetti formativi corsuali)
1. I centri di formazione professionale delle province gli enti di cui all'articolo 38 e le imprese possono presentare alla Provincia in conformita' al piano annuale progetti formativi corsuali che indichino:
A) i presupposti socio - economici del percorso formativo progettato e nel caso delle imprese gli accordi relativi ad impegni di assunzione;
B) il programma didattico di massima che deve prevedere nei casi in cui sia necessario per le finalita' del corso un'adeguata attivita' di tirocinio;
C) le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attivita' formativa distinguendo quelle in proprieta' da quelle in affitto;
D) il numero le professionalita' e le caratteristiche del rapporto di lavoro dei formatori destinati al corso;
E) il preventivo di spesa;
F) l'attribuzione della qualifica o il rilascio dell'attestato di frequenza e di specializzazione secondo le indicazioni del piano;
G) i risultati che il corso si propone di raggiungere.
2. Ogni Provincia fissa il termine entro il quale presentare i progetti formativi corsuali.
Art. 21 - (tirocini pratici)
1. E' tirocinio pratico l'attivita' svolta durante il percorso formativo presso imprese enti pubblici o studi professionali volta ad integrare e verificare con attivita' pratiche le conoscenze acquisite in aula o in laboratorio.
2. Gli attuatori dei progetti formativi stipulano convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 per garantire lo svolgimento di tirocini pratici che costituiscono Parte Integrante del percorso formativo.
3. Possono essere altresi' stipulate convenzioni con imprese per disciplinare le modalita' con le quali deve essere svolto il tirocinio guidato di cui all'articolo 15 comma 4 della legge 21 dicembre 1978 n. 845.
4. Oltre all'ordinaria assicurazione contro gli infortuni gli allievi e i formatori sono assicurati contro i rischi connessi alle attivita' di tirocinio e deve essere accertato attraverso il personale che segue lo svolgimento delle stesse che l'attivita' formativa non venga utilizzata per scopi di produzione.
Art. 22 - (libretto personale di certificazione professionale)
1. All'atto della prima iscrizione ad un corso di formazione professionale ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale nel quale viene registrato il suo curriculum formativo ed in particolare:
A) carriera scolastica precedente e titoli conseguenti;
B) natura del corso durata e materie di insegnamento;
C) caratteristiche e durata del tirocinio;
D) risultati intermedi e finali delle prove d'esame. Nel libretto devono essere successivamente riportati i dati relativi ad ulteriori corsi di formazione frequentati dall'allievo.
2. Il rinnovo del libretto e' unico per tutta la Regione ed e' approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di formazione professionale.
Art. 23 - (riconoscimento del livello di professionalita' conseguito - attestato di qualifica)
1. Alla conclusione del corso professionale nei casi previsti dal piano annuale viene rilasciato agli allievi risultati idonei un attestato di qualifica relativo al livello di professionalita' conseguito.
2. L'attestato viene rilasciato a seguito del superamento di prove finali d'esame agli allievi che avendo frequentato con profitto e assiduita' un corso completo di formazione professionale siano stati ammessi alle prove stesse. L'attestato indica anche la durata e i contenuti del corso frequentato nonche' il giudizio finale conseguito dall'allievo.
3. Il modello di attestato e' unico per tutta la Regione
Art. 24 - (candidati privatisti)
1. Possono presentare domanda per l'ammissione alle prove finali d'esame in qualita' di privatisti coloro che abbiano acquisito esperienze formativo - pratiche o lavorative analoghe a quelle previste dal corso alle cui prove finali chiedono di partecipare.
2. L'ammissione e' subordinata alla presentazione di un curriculum dal quale risultino le suddette esperienze formativo - pratiche o lavorative.
3. Ai candidati privatisti che superano positivamente le prove d'esame viene rilasciato l'attestato di qualifica professionale.
4. La Giunta provinciale qualora VI siano richieste per qualifiche non previste nel piano annuale puo' disporre l'effettuazione delle relative prove finali d'esame previa comunicazione alla Regione
Art. 25 - (commissioni esaminatrici)
1. Per le prove finali dirette al conseguimento dell'attestato di qualifica la commissione esaminatrice nominata dalla Provincia e' cosi' composta:
A) da un dipendente della Provincia di livello non inferiore all' VIII qualifica funzionale in qualita' di presidente;
B) da un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
C) da un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
D) da un esperto con qualifica coerente con il profilo professionale designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
E) da un esperto con qualifica coerente con il profilo professionale designato dalle organizzazioni delle categorie interessate;
F) da un formatore del corso con funzioni anche di segretario.
2. La commissione puo' inoltre essere integrata da altro componente in qualita' di esperto in relazione alle finalita' del corso.
3. Per motivate esigenze organizzative puo' essere nominato presidente della commissione un soggetto estraneo all'amministrazione esperto in diritto amministrativo.
4. Le designazioni degli esperti devono pervenire all'amministrazione provinciale entro trenta giorni dalla richiesta.
5. In carenza parziale o totale di designazione dei commissari di cui al comma 1 il Presidente della Provincia provvede direttamente entro tre giorni alla nomina dei componenti che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti per gli esperti di cui alle lettere b) c) d) ed e) del primo comma.
6. Ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano gli articoli 2 e 5 della Legge regionale 13 maggio 1984 n. 13 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 26 - (allievi che non hanno assolto l'obbligo scolastico)
1. A favore degli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'eta' dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio la Provincia adotta con il consenso degli interessati misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche che sono attuate a cura della competente autorita' scolastica che provvede al conferimento del titolo ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge 21 dicembre 1978 n. 845.
Art. 27 - (provvidenze per gli allievi della formazione professionale)
1. Per garantire il diritto alla formazione professionale sono istituite apposite provvidenze a favore degli allievi nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Il programma triennale definisce il tipo l'entita' e le modalita' di erogazione di detti interventi IV i comprese le borse di studio.
3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre accordate allo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo dallo stato dalla Regione dalla Provincia
Art. 28 - (soggetti attuatori)
1. Le attivita' formative sono svolte da:
A) strutture pubbliche che assumono per effetto della presente legge la denominazione di centri Provinciali per la formazione professionale;
B) enti previsti dall'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge 21 dicembre 1978 n. 845;
C) imprese nei limiti delle disposizioni della presente legge.
dell'organizzazione dei centri di formazione professionale delle province
Art. 29 - (centri provinciali per la formazione professionale)
1. Ferme le competenze che la legge e gli statuti espressamente riservano agli organi di governo delle province i centri Provinciali di formazione professionale:
A) sono strutture polivalenti destinate permanentemente alla formazione professionale attraverso iniziative di progettazione didattica e di svolgimento di attivita' corsuali;
B) sviluppano rapporti con enti e imprese e definiscono programmi didattico - formativi iniziative di orientamento di sperimentazione anche in relazione a rapporti tra formazione e lavoro di aggiornamento;
C) sono dotati di autonomia didattica e dispongono di adeguati locali laboratori servizi ed attrezzature atti a rispondere alle esigenze del territorio;
D) sono dotati di autonomia amministrativa in ordine a:
1) acquisto e manutenzione ordinaria delle attrezzature;
2) acquisto dei beni da destinare alle esercitazioni pratiche;
3) acquisto dei libri di testo;
4) manutenzione ordinaria degli edifici;
5) nomina mediante contratto privato di formatori supplenti in caso di assenza o impedimento del titolare superiore a dieci giorni secondo i criteri stabiliti dal programma triennale;
6) stipula delle convenzioni di cui all'articolo 21.
2. In ogni Provincia e' costituito almeno un centro professionale; in caso di condizioni territoriali e sociali particolari e' possibile l'istituzione di sezioni staccate.
3. L' istituzione di nuovi centri o sezioni e' comunicata alla Giunta regionale ai fini di cui all'articolo 4 comma 3.
Art. 30 - (direzione dei centri di formazione professionale delle persone)
1. La direzione dei centri di formazione professionale delle province e' affidata a dipendenti che abbiano superato apposito concorso per l'accesso alla qualifica funzionale prevista dai rispettivi ordinamenti per lo specifico profilo professionale.
2. I direttori di centro sono trasferiti alle province nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza.
3. Il direttore del centro provvede alla loro gestione sentiti le proposte e i pareri forniti dal collegio dei formatori. In particolare:
A) elabora in stretta collaborazione con i formatori sulla base dei programmi didattici di massima contenuti nei progetti formativi di cui all'articolo 20 piani didattici con le indicazioni delle ore destinate a ciascuna materia e alle attivita' di laboratorio;
B) cura la puntuale attuazione dei corsi istituiti coordinandone l'attivita' ed assicurandone il buon andamento;
C) assegna i formatori ai singoli corsi in base della loro dichiarata professionalita' ed in coerenza alle materie previste dal piano didattico;
D) indica per ogni corso un coordinatore didattico scelto fra i formatori assegnati al corso. L' incarico non comporta modificazioni allo stato giuridico ed economico dell'incaricato;
E) verifica attraverso apposite riunioni con i formatori che il corso sia attuato in modo da assicurare unitarieta' nella metodologia didattica;
F) presiede il collegio dei formatori e ne coordina l'attivita'.
Art. 31 - (formatori)
1. E' formatore chi svolge attivita' di formazione professionale consistente nell'impartire cognizioni teoriche e pratiche agli allievi secondo il programma di massima approvato con l'istituzione o con l'attribuzione del corso e secondo il piano didattico adottato dalla direzione del centro.
2. Il formatore collabora in unita' di gruppo organizzata alla elaborazione dei progetti formativi alla predisposizione dei programmi didattici e alla organizzazione dei tirocini pratici.
3. L' attivita' formativa e' affidata a dipendenti che abbiano superato appositi concorsi e ad esperti nelle specifiche aree formative.
4. Formatori che abbiano svolto appositi corsi di riqualificazione nei settori dell'analisi della programmazione e della progettazione possono venire assegnati alla competente struttura Provinciale.
Art. 32 - (diritti e doveri dei formatori)
1. Ai formatori e' garantita la liberta' di insegnamento e di espressione culturale sancita dalla Costituzione.
2. Lo svolgimento delle attivita' si conforma alla determinazione collegiale delle scelte didattiche alla sperimentazione ed al continuo aggiornamento della cultura professionale.
Art. 33 - (collegio dei formatori)
1. Presso ogni centro di formazione professionale delle province e' istituito il collegio dei formatori presieduto dal direttore del centro.
2. Spetta al collegio anche attraverso suoi gruppi di lavoro la formulazione di proposte in ordine:
A) al funzionamento didattico del centro;
B) all'adozione dei libri di testo e dei sussidi audiovisivi;
C) all'integrazione delle dotazioni dei reparti e laboratori;
D) all'articolazione dell'orario di lavoro e al piano delle supplenze;
E) alla necessita' di aggiornamento dei formatori;
F) agli interventi di sostegno ai portatori di minorazioni e di recupero individualizzato per allievi che presentino particolari carenze.
3. Il collegio esprime proposte e pareri in merito ai programmi didattici ed ai progetti da presentare per l'elaborazione del piano annuale di cui all'articolo 19.
4. Il collegio valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attivita' formativa e formula proposte atte a migliorarne l'efficacia.
5. La Provincia con apposito regolamento disciplina le modalita' di funzionamento del collegio e le forme di partecipazione degli allievi.
Art. 34 - (personale dei centri di formazione professionale delle province)
1. I contingenti numerici dei formatori assegnati in ciascun centro provinciale sono stabiliti dalle province in ragione delle attivita' corsuali assegnate al centro stesso.
2. Per eventuali esuberi o carenze udite le organizzazioni sindacali di categorie puo' essere attuata la mobilita' dei formatori tra i centri.
Art. 35 - (utilizzo di personale e di strutture esterne)
1. Per lo svolgimento di attivita' formative di elevate professionalita' sono utilizzate mediante convenzioni stipulate dalla provinciale strutture dell'universita' degli studi con sede nella Liguria e di enti o istituti particolarmente qualificati nelle attivita'.
2. Per lo svolgimento di attivita' formative per le quali occorre personale dotato di specifica professionalita' e di cui il centro e' carente puo' essere utilizzato:
A) personale degli enti di cui all'articolo 37 comma 1 tramite convenzioni;
B) personale assunto con contratto ai sensi delle disposizioni del Titolo III libro V del codice civile;
C) personale dipendente da imprese o loro consorzi operanti nel comparto corrispondente alle attivita' formative tramite convenzioni;
D) personale comandato dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 70 del dpr 31 maggio 1974 n. 417.
Art. 36 - (assemblee degli allievi e del personale nei centri provinciali)
1. Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le norme stabilite da apposito regolamento di centro.
2. Il personale dei centri puo' tenere assemblee secondo quanto previsto dalle norme vigenti per il personale dipendente degli enti locali.
dell' attivita' formativa svolta da enti imprese e privati
Art. 37 - (attivita' formativa degli enti)
1. I progetti formativi non attuabili dai centri di formazione professionale delle province ma necessari per il perseguimento degli obiettivi del programma triennale possono essere attuati indirettamente mediante convenzione stipulata dalla Provincia da strutture di:
A) enti locali;
B) enti che siano emanazione di organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendendenti dei lavoratori autonomi degli imprenditori o di associazioni ed istituzioni con finalita' formative e sociali o di imprese e loro consorzi o di movimenti cooperativi.
2. Al fine di assicurare uniformita' agli interventi formativi la Regione detta direttive per la predisposizione delle convenzioni di cui al comma 1 con particolare riguardo agli aspetti finanziari e di rendicontazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 lettera b) devono possiede i seguenti requisiti:
A) avere tra i propri fini la formazione professionale;
B) disporre di strutture capacita' organizzative personale qualificato e attrezzature idonee;
C) non perseguire scopi di lucro;
D) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
E) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita' e provvedere alla certificazione del bilancio consuntivo;
F) accettare il controllo pubblico che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
4. I requisiti tecnici sono accertati attraverso apposite ispezioni tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 18 comma 1 lettera l) della legge 21 dicembre 1978 n. 845.
Art. 38 - (albo regionale degli enti)
1. Presso la Regione e' istituito l'albo regionale degli enti di cui all'articolo 37 che dotati o meno di personalita' giuridica svolgono attivita' di formazione professionale.
2. Per l'iscrizione all'albo occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37 comma 2 rivolgere istanza al Presidente della Giunta regionale che provvede con decreto.
3. Il possesso dei requisiti e' accertato attraverso apposita istruttoria da parte del competente servizio regionale.
Art. 39 - (attivita' formativa delle imprese)
1. Singole imprese o gruppi di imprese pubbliche o private possono presentare progetti di formazione per disoccupati progetti di riqualificazione aggiornamento e specializzazione rivolti a proprio personale qualora gli stessi siano coerenti con il programma triennale ed il piano annuale e purche' le finalita' dei progetti non coincidano con le proprie attivita' ricorrenti di aggiornamento o di riqualificazione aziendale.
2. La presentazione di progetti di formazione per disoccupati deve essere accompagnata da accordi relativi ad impegni di assunzione al termine dell'attivita' formativa del personale qualificato.
3. Accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la Provincia puo' affidare l'esecuzione dei progetti alle imprese stesse ove queste dimostrino a seguito di ispezione di possedere capacita' tecnica idonee strutture formative e accettino il controllo anche ispettivo di cui all'articolo 42.
4. In difetto dei requisiti allo svolgimento del corso provvedono i centri di formazione professionale delle province e gli enti di cui all'articolo 37.
Art. 40 - (attivita' formativa sovvenzionata)
1. Per la realizzazione di progetti formativi previsti all'articolo 17 comma 1 lettera c) d) che presentino particolare rilievo sotto il profilo metodologico e didattico e che siano compresi negli obiettivi del programma triennale la Provincia puo' concedere agli enti di cui all'articolo 37 un contributo secondo l'entita' e i criteri stabiliti dal programma triennale purche' accerti che il presupposto del progetto sia costituito da un accordo tra le parti sociali che definisca il numero dei soggetti da assumere tra coloro i quali abbiano concluso positivamente i corsi da realizzare.
2. La restante parte della spesa e' coperta dalla quota di partecipazione egli allievi il cui ammontare deve essere indicato nel progetto per valutarne la congruita' rispetto alla spesa totale e alla tipologia del corso.
3. I progetti formativi di cui al comma 1 formano un apposito elenco nel piano annuale.
4. A tal fine gli enti inoltrano alla Provincia la domanda di sovvenzione unitamente a schede informative pre - progettuali con le quali si indicano il numero di persone che si intende qualificare il titolo di studio per l'accesso ai corsi e la figura professionale di uscita gli accordi fra le parti sociali l'analisi dei costi l'ammontare della sovvenzione richiesta.
5. Il programma triennale puo' prevedere che le norme di cui al presente articolo siano utilizzate dalle province anche per attivita' formative svolte da imprese o da privati. In tal caso il programma triennale indica le caratteristiche di eccezionalita' che consentono il ricorso a tali interventi e in particolare determina la percentuale massima utilizzabile a questo fine nel finanziamento del piano annuale della Provincia
Art. 41 - (attivita' formativa realizzata da privati con fini di lucro)
1. Lo svolgimento di progetti di formazione professionale svolti da privati con fini di lucro puo' essere riconosciuto ai fini dell'attribuzione della qualifica finale purche' il corso sia conforme agli obiettivi del programma triennale.
2. Le iniziative corsuali di cui al comma 1 possono riguardare solo le attivita' formative comprese nelle lettere a) e b) dell'articolo 17 comma 1.
3. Costituiscono requisiti per ottenere il riconoscimento:
A) la disponibilita' di strutture e di attrezzature idonee nonche' di un congruo sistema organizzativo;
B) la congruita' dei contenuti didattico - formativi del corso rispetto alla figura professionale di uscita;
C) il possesso da parte dei formatori di idonea preparazione culturale e professionale;
D) la congruita' della spesa tenuto conto della qualita' del corso dei suoi possibili sbocchi occupazionali nonche' della figura professionale di uscita;
E) l'esistenza di un responsabile di tutte le attivita' formative;
F) l'accettazione del controllo tecnico didattico sull'attivita' svolta dalla Regione
4. Il riconoscimento si riferisce ai singoli corsi non si estende all'intera struttura formativa e non costituisce titolo per l'ottenimento di contributi pubblici.
5. Per le attivita' formative riconosciute preordinate al rilascio di un attestato di qualifica professionale le prove finali di esame si svolgono secondo le disposizioni dell'articolo 25 e nella sede formativa della struttura privata.
6. La Provincia provvede a nominare in ciascuna sede formativa una o piu' commissioni d'esame.
7. Gli attestati di qualifica professionale ottenuti al termine dei corsi riconosciuti costituiscono Titolo Valido per l'ammissione a pubblici concorsi per l'avviamento al lavoro e per l'inquadramento aziendale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845.
istituzione attribuzione dei corsi - controlli
Art. 42 - (istituzione e attribuzione dei corsi formativi)
1. I corsi formativi sono svolti direttamente mediante provvedimenti di istituzione dai centri di formazione professionale delle province ed indirettamente mediante provvedimento di attribuzione dagli enti di cui all'articolo 37 e da imprese o gruppi di imprese di cui all'articolo 39.
2. I provvedimenti di istituzione o di attribuzione da parte della Provincia devono:
A) valutare la conformita' del progetto al piano annuale;
B) verificare la coerenza del percorso formativo all'obiettivo finale che il corso intende raggiungere;
C) giudicare la congruita' delle spese in relazione ai fini che il progetto intende raggiungere sulla base anche di indici che saranno forniti dalla Regione nell'ambito del programma triennale.
Art. 43 - (controlli)
1. L' attivita' ispettiva ha il compito di verificare se le sedi di svolgimento di attivita' di formazione professionale posseggano sotto il profilo tecnico - didattico la struttura e l'organizzazione idonee per svolgere attivita' formativa.
2. In particolare l'attivita' ispettiva svolta dalle province e' diretta ad accertare che:
A) lo svolgimento del corso sia conforme al progetto e coerente con il finanziamento attribuito;
B) nello svolgimento del corso siano stati osservati gli obblighi derivanti da regolamenti comunitari leggi nazionali o disposizioni generali cui gli enti attuatori sono tenuti;
C) nelle attivita' presso imprese non VI sia utilizzazione degli allievi per scopi di produzione.
3. Alle attivita' ispettive sono assegnati dipendenti di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale che abbiano seguito con esito positico un apposito corso professionale di aggiornamento o che abbiano acquisito esperienze per aver svolto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge analoga attivita' per almeno un anno.
4. Il personale e' reperito di preferenza tra coloro che abbiano esperienza nel campo della formazione professionale.
5. Al personale che svolge funzioni ispettive viene rilasciato apposito documento che certifica qualifica e mansione.
aggiornamento degli operatori
Art. 44 - (formazione degli operatori della formazione professionale)
1. La Regione sentite le province e avvalendosi anche ai sensi dell'articolo 46 di strutture di ricerca didattica dell'universita' elabora programmi di formazione iniziale per chi aspiri a svolgere nel rispetto delle norme relative alle procedure di assunzione le funzioni di formatore.
2. Le province attuano secondo quanto previsto all'articolo 35 comma 1 le corrispondenti attivita' formative.
Art. 45 - (aggiornamento degli operatori della formazione professionale)
1. La Provincia sulla base dei criteri indicati dalla Regione nel programma triennale e di accertate esigenze di aggiornamento o di riqualificazione predispone un piano di aggiornamento e di riqualificazione del personale della formazione professionale.
2. Ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione previsti nel piano di cui al comma 1 possono partecipare i formatori dei centri Provinciali. Possono altresi' essere chiamati a partecipare i formatori degli enti di cui all'articolo 37 e delle scuole secondarie superiori di stato.
3. Per la realizzazione delle attivita' di cui ai commi precedenti la Provincia si puo' avvalere della collaborazione scientifica dell'universita' o di istituzioni particolarmente qualificate nonche' degli enti di cui all'articolo 37 o di imprese.
collaborazione con organismi scolastici statale con l'universita'
Art. 46 - (attivita' formative in raccordo con gli organismi scolastici statali)
1. Al fine di contribuire alla creazione di un sistema formativo che connetta nelle forme piu' efficaci l'intervento scolastico e la formazione professionale la Provincia organizza specifiche attivita' rivolte agli allievi che frequentano gli ultimi anni degli istituti secondari superiori di stato. Le attivita' sono finalizzate ad una specializzazione professionale in stretto contatto con il mondo del lavoro.
2. A tale scopo la Regione d' intesa con il Ministero della pubblica istruzione e sentito l'istituto regionale di ricerca sperimentazione e aggiornamenti educativi( irrsae) e per gli aspetti che lo coinvolgono elabora un programma di interventi che fa Parte In apposita sezione del programma triennale e definisce una convocazione quadro per l'attuazione degli stessi.
3. Le province adottano le convenzioni attuative e procedono agli ulteriori adempimenti previe le opportune intese per quanto di rispettiva competenza con i provvedimenti agli studi e con l'irrsae.
Art. 47 - (rapporti con l'universita')
1. Nel quadro dei principi della legge 19 novembre 1990 n. 341 ed al fine di assicurare la necessaria collaborazione con le universita' per l'attuazione della presente legge la Regione stipula convenzioni quadro volte a stabilire i criteri da seguire da parte della Regione stessa o delle province nell'adozione di successivi atti convenzionali con le strutture universitarie competenti.
Titolo III - delle competenze
Art. 48 - (funzioni di competenza della regione)
1. Rientrano nelle competente della Regione le funzioni ad essa esplicitamente attribuite dalla presente legge nonche':
A) i rapporti con lo stato e con la Comunita' Europea attinenti agli aspetti generali istituzionali finanziari e di programmazione comunque relativi alle politiche comunitarie;
B) le funzioni di indirizzo e di coordinamento mediante apposite direttive alle province;
C) i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con l'universita' al fine della predisposizione di convenzioni quadro o di accordi di programma;
D) le attestazioni relative alle attivita' svolte ai sensi della legge 7 gennaio 1929 n. 7 dai disciolti consorzi Provinciali per l'istruzione tecnica ed ai sensi del dpr 15 gennaio 1972 n. 10 dai disciolti istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (inapli) ed ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (enalc).
Art. 49 - (disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite)
1. La Provincia nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge osserva gli indirizzi e le direttive per il coordinamento emanati dalla Regione e invia alla stessa una relazione sull'attivita' compiuta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale.
2. Lo schema prevede un rapporto articolato per tipologia di corso sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi del programma triennale e del piano annuale.
3. Per i programmi regionali operativi assistiti dal contributo finanziario comunitario la relazione indica anche la corrispondente spesa impegnata e liquidata distinta per progetto e tipologia di corso.
4. Le relazioni redatte secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.
5. Qualora dalle relazioni emergano carenze o irregolarita' nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge o qualora le province non provvedano alla predisposizione del piano annuale entro i termini dell'articolo 18 comma 6 la Giunta regionale diffida le province a provvedere riservandosi ogni conseguente iniziativa in caso di inerzia o di parziale adempimento secondo la vigente normativa.
Art. 50 - (rendicontazione programmi operativi fondo sociale europeo)
1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione e gestione dei programmi regionali operativi di Fondo Sociale Europeo. A tal fine la Provincia trasmette alla Regione i piani annuali e i provvedimenti relativi ai corsi.
2. Ai fini del rimborso da parte della Comunita' Europea la Regione rilascia le necessarie certificazioni previa deliberazione provinciale di approvazione del rendiconto da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine puo' essere modificato con provvedimento della Giunta regionale a seguito di diverse disposizioni della Comunita' Europea.
3. La deliberazione della Provincia e la certificazione della Regione sono inviati da quest' ultima al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il successivo inoltro agli organi comunitari.
Art. 51 - (trasferimenti alla provincia)
1. Ai fini dell'attribuzione alla Provincia delle funzioni in materia di formazione e di orientamento professionale la Giunta regionale con appositi provvedimenti trasferisce con effetto dal 1o gennaio 1994 i beni immobili i beni mobili e le attrezzature di proprieta' della Regione destinati ad attivita' corsuali e di orientamento professionale e regola a far tempo dalla medesima data i rapporti giuridici ed economici per quanto attiene gli immobili ed i beni mobili in affitto.
2. Alla stessa data viene disposto con provvedimento della Giunta regionale il trasferimento alla Provincia del personale regionale in servizio a tale data presso i centri di formazione professionale e presso strutture di orientamento professionale indicato per numero e qualifica nella tabella a allegata alla presente legge secondo le procedure della Legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 e successive modificazioni.
3. La tabella i di cui all'articolo 48 della Legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogata a far data dal trasferimento delle funzioni alle province.
4. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica IV i compresa l'anzianita' gia' maturata acquista all'atto del trasferimento. Nei confronti di tali dipendenti trova applicazione ai fini del trattamento di previdenza la normativa di cui alla Legge regionale 28 maggio 1980 n. 26 e successive modificazioni.
5. Il profilo professionale di " docente" assume la denominazione di " formatore".
6. I formatori sono compresi nella VI e VII qualifica funzionale.
7. I posti di formatori compresi nell' VIII qualifica funzionale sono ad esaurimento.
8. Il personale trasferito mantiene titolo a partecipare alle eventuali procedure di selezione indette in applicazione dell'accordo nazionale riguardante il comparto delle Regioni a statuto ordinario per il biennio 1988- 1990.
9. In sede di trasferimento la Giunta regionale terra' conto delle eventuali modifiche intervenute nella tabella a a seguito di concorsi interni o del concorso di cui all'articolo 59 comma 5.
10. Alla spesa del personale trasferito si provvede con apposito capitolo del bilancio regionale.
Titolo IV - disposizioni finanziarie transitorie e finali
Art. 52 - (finanziamento alla provinciadelle spese generali per l'esercizio delle funzioni)
1. Per le spese generali destinate al funzionamento delle attivita' attribuite e' istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione
2. Lo stanziamento viene ripartito con deliberazione della Giunta regionale entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale tra le province secondo i seguenti criteri:
A) il venti per cento suddiviso per ogni Provincia in ragione del monte ore di formazione di competenza dell'anno precedente;
B) il venticinque per cento in ragione della popolazione scolastica del territorio provinciale secondo le rilevazioni statistiche dell'anno precedente;
C) il venticinque per cento in ragione del numero dei disoccupati quale risulta dagli uffici Provinciali del lavoro;
D) il venti per cento in ragione degli occupati quali risultano dalla piu' recente rilevazione bimestrale istat delle forze di lavoro;
E) il dieci per cento in ragione di programmi di innovazione tecnologica delle proprie strutture di formazione professionale o di programmi di aggiornamento del personale della formazione stessa.
Art. 53 - (finanziamento degli strumenti per l'attuazione delle politiche del lavoro)
1. Al finanziamento degli strumenti predisposti per l'attuazione delle politiche del lavoro la Regione provvede con:
A) propri stanziamenti;
B) contributi comunitari;
C) contributi statali;
D) ogni altro contributo che prevenga da enti pubblici o da privati.
Art. 54 - (finanziamento dell'osservazione regionale sul mercato del lavoro)
1. Per le spese destinate al funzionamento dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro sono istituiti appositi capitoli nel bilancio di previsione della Regione
Art. 55 - (indennita' e rimborsi spese)
1. Ai componenti dei comitati di cui agli articoli 6 e 9 spettano le indennita' e i rimborsi spese previsti alla Legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 56 - (decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte della provincia)
1. La Provincia esercita le funzioni attribuite dalla presente legge a decorrere dal 1o gennaio 1994.
2. Limitatamente all'anno 1994 il piano annuale e' predisposto ed approvato dalla Giunta regionale acquisito il parere della Provincia
Art. 57 - (competenze assegnate alla regionein via transitoria)
1. Al fine di consentire la corretta e graduale applicazione della presente legge la Regione per un periodo di tre anni adotta ed attua programmi per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale nonche' iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica utilizzando mediante convenzione con la Provincia competente strutture di un centro di formazione professionale.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalita' per l'individuazione del centro di cui al comma 1.
Art. 58 - (intervento straordinario per i centri provinciali)
1. In sede di prima attuazione della presente legge le province possono richiedere un contributo regionale straordinario non superiore al cinquanta per cento per la copertura degli oneri relativi all'attuazione di organici progetti diretti a migliorare le strutture e le dotazioni dei centri Provinciali.
2. L' ammontare dei contributi di cui al comma 1 sara' stabilito con appositi capitoli di bilancio.
Art. 59 - (norme transitorie e finali)
1. La definizione di procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegno a carico del bilancio regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione
2. Per i corsi biennali gia' istituiti l'organizzazione del secondo anno e' attribuita alla Provincia che deve in ogni caso mantenere il programma didattico gia' definito all'approvazione del corso.
3. Le convenzioni stipulare dalla Regione con soggetti esterni per la gestione di corsi di formazione e per l'attivita' di orientamento professionale in corso alla data di passaggio delle funzioni alle province mantengono la loro efficacia fino alla scadenza prevista anche nei confronti delle province stesse. A tal fine la Giunta regionale adotta gli opportuni provvedimenti.
4. Il personale del ruolo regionale con il profilo di direttore di centro o con il profilo di docente assume all'entrata in vigore della presente legge nell'ambito della qualifica di appartenenza rispettivamente il profilo di direttore di centro e di formatore.
5. I dipendenti inquadrati nella VI qualifica funzionale in servizio presso strutture della Regione in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 e secondo le procedure nelle stesse stabilite possono partecipare ad un concorso per l'accesso alla VII qualifica funzionale da indirsi entro il 31 dicembre 1993. Tali dipendenti devono aver svolto per almeno 3 anni attivita' di docenza in corsi di formazione professionale.
6. Onde consentire alle province la disponibilita' dei primi fondi al momento del trasferimento delle funzioni viene stanziata in apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 1993 la somma di lire seicento milioni. La ripartizione fra le province di tale disponibilita' avviene sulla base delle spese sostenute dalla Regione Liguria nell'anno 1992.
Art. 60 - (modifiche delle competenze dei servizi regionali)
1. E' istituito il servizio per le politiche attive del lavoro con le competenze descritte nella tabella b.
2. I servizi lavoro ed occupazione e formazione professionale previsti dalla tabella g allegata alla Legge regionale 27 agosto 1984 n? 44 sono soppressi a far data dal trasferimento delle funzioni alle province.
Art. 61 - (abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
Articolo 61 subarticolo 1
A) Legge regionale 21 maggio 1979 n. 17 "assunzione di personale da destinare alle attivita' di formazione professionale della Regione";
Articolo 61 subarticolo 2
B) Legge regionale 7 agosto 1979 n. 27 "disciplina della formazione professionale";
Articolo 61 subarticolo 3
C) Legge regionale 28 marzo 1984 n. 20 "istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro".
Art. 62 - (norma finanziaria)
Articolo 62 subarticolo 1
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 51 si provvede con l'istituzione del capitolo 0517 "fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province in materia di formazione e di orientamento professionale per le spese di personale" - pm - nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
Omissis
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano annuale di cui all'articolo 18 si provvede con i capitoli all'uopo destinati in bilancio. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 novembre 1993
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 52 si provvede con l'istituzione del capitolo 0518 " fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province in materia di formazione e di orientamento professionale per le spese di funzionamento" - pm - nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano annuale di cui all'articolo 18 si provvede con i capitoli all'uopo destinati in bilancio. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 novembre 1993
Articolo 62 subarticolo 3
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Omissis
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano annuale di cui all'articolo 18 si provvede con i capitoli all'uopo destinati in bilancio. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 novembre 1993
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 59 comma 6 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993: - riduzione di lire 600.000.000 in termini di competenza e cassa dal capitolo 4020; - istituzione del capitolo 0519 " anticipazione di fondi per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province in materia di formazione professionale" con lo stanziamento di lire 600.000.000 in termini di competenza e cassa.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano annuale di cui all'articolo 18 si provvede con i capitoli all'uopo destinati in bilancio.
La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 novembre 1993
Articolo 62 subarticolo 5
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano annuale di cui all'articolo 18 si provvede con i capitoli all'uopo destinati in bilancio. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 novembre 1993
Tabella a (art. 51 comma 9) titolo dedotto qualifiche e dotazione organica del personale regionale trasferito alla Provincia Atto allegato qualifica e dotazione organica: d1: Genova 5 Savona 1 Imperia 1 La Spezia 1 totale 8 qualifica e dotazione organica: viii: Genova 5 Savona 1 Imperia 1 La Spezia 5 totale 12 qualifica e dotazione organica: vii: Genova 73 Savona 5 Imperia 8 La Spezia 34 totale 120 qualifica e dotazione organica: vi: Genova 20 Savona 1 Imperia 3 La Spezia 4 totale 28 qualifica e dotazione organica: v: Genova 0 Savona 0 Imperia 0 La Spezia 0 totale 0 qualifica e dotazione organica: IV : Genova 7 Savona 1 Imperia 0 La Spezia 7 totale 15 qualifica e dotazione organica: iii: Genova 16 Savona 2 Imperia 2 La Spezia 4 totale 24 qualifica e dotazione organica: ii: Genova 0 Savona 0 Imperia 0 La Spezia 1 totale 1 totale: Genova 126 Savona 11 Imperia 15 La Spezia 56 totale complessivo 208
Tabella b (art. 60 comma 1) competenze del servizio per le politiche attive del lavoro atto allegato attivita' di osservazione analisi della produzione e dell'occupazione programmazione degli interventi compresi quelli comunitari della produzione e dell'occupazione in raccordo con gli altri servizi regionali interessati. In tema di formazione e di orientamento professionale: indirizzi generali coordinamento monitoraggio dell'attivita' formativa studi e ricerche documentazione controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei corsi professionali assistiti dagli interventi finanziari della Regione e della Comunita' Europea attivita' ispettive studio ed impostazione di progetti formativi speciali indicazioni e criteri per la sperimentazione l'aggiornamento e la riqualificazione del personale della formazione professionale. Rapporti con la Commissione Europea il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l'isfol e il coordinamento delle Regioni. Rapporti con la commissione regionale per l'impiego e l'agenzia regionale per l'impiego. Affari di competenza regionale in materia di emigrazione di collocamento e della cooperazione.