Legge regionale 28 Maggio 1992, n. 15

Regione: 
Liguria
Ente: 
3
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
10
Data Fonte: 
10/06/1992
Disciplina del volontariato.
Abstract: 
La regione liguria riconosce l'elevato valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. in particolare la regione promuove l'apporto originale delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale nel settori a carattere sociale, civile e culturale.
Documento: 

Art. 1 - (finalita')

1 .

La Regione Liguria riconosce l'elevato calore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione solidarieta' e pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia.

2 .

In particolare la Regione promuove secondo le modalita' previste dalle norme sulle procedure della programmazione l'apporto originale delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale nei settori a carattere sociale civile e culturale.

3 .

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono organizzazioni di volontariato gli organismi aventi i requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 2 - (attivita' di volontariato)

1 .

Per attivita' di volontariato si intende quella intrapresa e svolta in modo personale spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte.

2 .

Nella presentazione del servizio l'organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell'attivita' volontaria dei propri associati ai quali puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti previamente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.

Art. 3 - (istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

1 .

E' 0 istituito presso la Regione il registro delle organizzazioni di volontariato diviso nei seguenti settori:

  • ambientale;
  • Culturale;
  • Educativo;
  • Della protezione civile;
  • Sanitario
  • Della sicurezza sociale;
  • Sportivo e ricreativo:
  • altri.

2 .

Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente provvede all'iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel registro di cui al comma 1 su specifica richiesta della stessa corredata dalla seguente documentazione:

  • Atto costitutivo o accordo degli aderenti;
  • Statuto o regolamento;
  • Relazione sull'attivita' svolta;
  • Bilancio o in mancanza rendiconto;
  • Nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative.

3 .

Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

4 .

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al comma 1 trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente della Giunta regionale copia del bilancio o in mancanza del rendiconto nonche' una relazione sull'attivita' svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2 lettere a) b) e).

5 .

Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente entro il 31 dicembre di ogni anno aggiorna il registro e dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 4 ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui ai commi 2 e 3.

6 .

La Giunta regionale presenta al consiglio una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge.

Art. 4 - (convenzioni)

1 .

La Regione gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 da almeno diciotto mesi.

2 .

Gli enti devono pubblicizzare la volonta' di stipulare convenzioni secondo modalita' dagli stessi definite e comunque dandone notizia all'osservatorio di cui all'articolo 6. La scelta e' determinata sulla base dei seguenti criteri prioritari:

  • Attivita' svolta in forma regolare e continuativa nello specifico settore e nel territorio sul quale e' previsto l'intervento;
  • Idoneita' dei livelli di prestazione e della qualificazione del personale in rapporto al tipo di attivita' svolta;
  • Autonomia funzionale ed organizzativa.

3 .

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti.

4 .

Le convenzioni devono inoltre prevedere:

  • La durata del rapporto;
  • La tipologia delle prestazioni e il progetto dell'intervento;
  • Il personale le strutture le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attivita' indicando il personale retribuito;
  • Le modalita' di coordinamento tra il volontariato e il servizio pubblico nonche' le forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualita';
  • La copertura assicurativa degli aderenti per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attivita' nonche' contro infortuni e malattie connesse all'attivita' stessa;
  • La disciplina dei rapporti finanziari IV i comprese le modalita' di rendicontazione.

5 .

Le convenzioni regolano l'utilizzo di personale strutture attrezzature e mezzi messi a disposizione dagli enti pubblici.

6 .

L'ente pubblico stipulante la convenzione ne trasmette copia alla Regione

Art. 5 - (accessi a strutture pubbliche)

1 .

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 per lo svolgimento della loro attivita' accedono alle strutture pubbliche previe le opportune intese.

Art. 6 - (osservatorio regionale di promozione informazione e documentazione sul volontariato)

1 .

E' istituito presso La presidenza della Giunta regionale l'osservatorio di promozione informazione e documentazione sul volontariato.

2 .

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta propone al Consiglio regionale il regolamento dell'osservatorio di cui al comma 1.

Art. 7 - (compiti dell'osservatorio)

1 .

L'osservatorio regionale di promozione informazione e documentazione:

  • Provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato e alla tenuta del registro di cui all'articolo 3;
  • Formula proposte operative in materia di volontariato;
  • Cura i rapporti con i servizi interessati al volontariato;
  • Promuove ed attua direttamente o in collaborazione con gli enti locali con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/ 1991 iniziative di studio e di ricerca anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attivita' di volontariato;
  • Favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato;
  • Raccoglie ed aggiorna dati documenti e testimonianze sulle attivita' del volontariato e sulle esperienze individuali;
  • Tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici operanti su territorio regionale;
  • Promuove ogni tre anni la conferenza regionale del volontariato.

Art. 8 - (commissione consultiva del volontariato)

1 .

E' istituita nell'ambito dell'osservatorio regionale di promozione informazione e documentazione la commissione consultiva del volontariato al fine di esprimere pareri obbligatori sui disegni di legge regionali e sulle proposte di programmazione di cui all'articolo 1 comma 2 relativi ai diversi settori di attivita' del volontariato.

2 .

Il Regolamento regionale di cui all'articolo 6 comma 2 disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione consultiva garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato previsto dalla presente legge

Art. 9 - (formazione ed aggiornamento dei volontari)

1 .

I piani di formazione professionale disciplinano la partecipazione di volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale ai corsi di formazione qualificazione ed aggiornamento professionale sentito l'osservatorio regionale di promozione informazione e documentazione sul volontariato tenuto conto delle iniziative assunte dai centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/ 1991.

Art. 10 - (progetti sperimentali)

1 .

Al fine di promuovere l'applicazione di avanzate metodologie di intervento la Giunta regionale approva progetti sperimentali proposti dall'osservatorio regionale di cui all'articolo 6 o dai centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/ 1991.

Art. 11 - (modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988 na? 21)

Articolo 11

Subarticolo 1

1 .

L'articolo 21 della Legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e' sostituito dal seguente: " articolo 21 registro delle organizzazioni di volontariato. 1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato settore sicurezza sociale di cui all'articolo 3 della Legge regionale 'disciplina del volontariato'".

Articolo 11 subarticolo 2

2 .

Nel testo della Legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 le parole " associazione di volontariato" sono sostituite dalla parole " organizzazione di volontariato" e la parola " all'albo" e' sostituita dalla parola " registro".

Art. 12 - (norma finanziaria)

1 .

Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 10 si provvede mediante riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 " fondo di riserva delle spese obbligatorie e d' ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 314 " spese per il funzionamento e i progetti sperimentali dell'osservatorio regionale di promozione informazione e documentazione sul volontariato" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2 .

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 13 - (norma transitoria)

1 .

In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all'articolo 4 comma 1 non si applica alle organizzazioni di volontariato che gia' abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.

2 .

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall'articolo 4 comma 4. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.