Decisione Unione Europea 20 Dicembre 1996, n. 97/16/CE

Ente: 
1
Fonte: 
G.U.C.E.
Numero Fonte: 
6
Data Fonte: 
10/01/1997
Decisione del consiglio del 20 dicembre 1996 che istituisce un comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro
Abstract: 
Decisione che istituisce un comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro che ha il compito di assistere il consiglio nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti in tali settori.
Documento: 

Art. 1

1 .

E' istituito un comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, in prosieguo denominato "comitato", che ha il compito di assistere il consiglio nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti in tali settori.

2 .

Il comitato, nell'ambito delle priorita' strategiche definite dal consiglio, e tenendo conto tra l'altro dei programmi pluriennali degli Stati membri e del sistema Comune di indicatori da stabilire: commissione in detti settori. Il comitato prepara relazioni e formula proposte su tali questioni. Esso puo'

  • Segue con attenzione gli sviluppi dell'occupazione maschile e femminile nella comunita' e verifica le politiche degli Stati membri nel campo dell'occupazione e del mercato del lavoro;
  • Facilita scambi di informazioni ed esperienze tra gli Stati membri e con la commissione in detti settori.

3 .

Il comitato coopera, per quanto necessario, con altri organi competenti, in particolare con il comitato per la politica economica. Esso mantiene anche un adeguato collegamento con il comitato permanente per l'occupazione.

Art. 2

Il comitato e' costituito da due rappresentanti nominati da ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Questi rappresentanti possono essere assistiti da due sostituti.

Art. 3

1 .

Il comitato elegge fra i rappresentanti degli Stati membri il presidente, il quale resta in carica per un periodo non rinnovabile di due anni.

2 .

La commissione provvede al supporto analitico e organizzativo del comitato. Essa si concerta con il segretariato generale del consiglio per quanto riguarda la tenuta delle riunioni.

3 .

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

4 .

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o di almeno la meta' dei membri del comitato.