Legge Costituzionale 26 Febbraio 1948, n. 3

Ente: 
2
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
3
Data Fonte: 
26/02/1948
Statuto speciale per la sardegna
Thesaurus: 
Agenzie per il lavoro
Abstract: 
Documento: 

Art. omissis

Titolo II - funzioni della Regione

Art. 3

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento dello Stato e col rispetto degli obblilghi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha la potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  • Ordinamento degli uffici e degli amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
  • Circoscrizioni comunali;
  • Polizia locale urbana e rurale;
  • Agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
  • Lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
  • Edilizia ed urbanistica;
  • Trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
  • Acque minerali e termali;
  • Caccia e pesca;
  • Esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
  • Esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
  • Usi civici;
  • Artigianato;
  • Turismo, industria alberghiera;
  • Biblioteche e musei di enti locali.

Art. 4

Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

  • Industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
  • Istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti strumentali e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
  • Opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
  • Espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello Stato;
  • Produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
  • Linee marittime ed aeree di cabotaggio tra i porti e gli scali della Regione;
  • Assunzione di pubblici servizi;
  • Assistenza e beneficienza pubblica;
  • Igiene e sanita' pubblica;
  • Disciplina annonaria;
  • Pubblici spettacoli.

Art. 5

Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli la Regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi e della Repubblica, emanando norme di ntegrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

  • Istruzione di ogni ordine e grado, ordinametno degli studi;
  • Lavoro, previdenza di assistenza sociale;
  • Antichita' e belle arti;
  • Nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Art. 6

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli artt.3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica; essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.