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Art. omissis
Titolo II - funzioni della Regione
Art. 3
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento dello Stato e col rispetto degli obblilghi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha la potesta' legislativa nelle seguenti materie:
- Ordinamento degli uffici e degli amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- Circoscrizioni comunali;
- Polizia locale urbana e rurale;
- Agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- Lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- Edilizia ed urbanistica;
- Trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
- Acque minerali e termali;
- Caccia e pesca;
- Esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- Esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- Usi civici;
- Artigianato;
- Turismo, industria alberghiera;
- Biblioteche e musei di enti locali.
Art. 4
Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
- Industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- Istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti strumentali e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
- Opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- Espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello Stato;
- Produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- Linee marittime ed aeree di cabotaggio tra i porti e gli scali della Regione;
- Assunzione di pubblici servizi;
- Assistenza e beneficienza pubblica;
- Igiene e sanita' pubblica;
- Disciplina annonaria;
- Pubblici spettacoli.
Art. 5
Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli la Regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi e della Repubblica, emanando norme di ntegrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
- Istruzione di ogni ordine e grado, ordinametno degli studi;
- Lavoro, previdenza di assistenza sociale;
- Antichita' e belle arti;
- Nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
Art. 6
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli artt.3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica; essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.