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visto il trattato che istituisce la Comunita europea, e in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:
(1) Il trattato istituisce una cittadinanza dell'Unione e stabilisce che l'azione della Comunita in materia d'istruzione, di formazione professionale e di gioventa? sia volta a favorire, tra le altre azioni, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori socio-educativi.
(2) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali che l'Unione europea deve affrontare consiste nell'avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee. Le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventa? permettono ai giovani di divenire cittadini attivi, di sviluppare il senso di responsabilita , di esprimere le proprie opinioni e i propri valori e di procedere a scambi al di la dei confini nazionali. Esse contribuiscono in tal modo ad avvicinare l'Europa ai giovani cittadini.
(3) Nel Libro bianco dal titolo
(4) Nel Libro bianco sulla governance europea la Commissione sollecita una trasparenza generale nonche la consultazione degli attori della societa civile e il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche dell'Unione europea. La Commissione riconosce il ruolo delle organizzazioni non governative nel dare voce alle preoccupazioni dei cittadini.
(5) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nel Consiglio del 27 giugno 2002 relativa al quadro della cooperazione europea nel settore della gioventa? approva le priorita tematiche proposte nel Libro bianco e in particolare la partecipazione e l'informazione, al fine in particolare d'incoraggiare la partecipazione dei giovani all'esercizio di una cittadinanza attiva, e propone meccanismi di attuazione del metodo aperto di coordinamento che prevede la consultazione dei giovani a livello nazionale secondo modalita proprie e la consultazione del Forum europeo della gioventa? a livello europeo.
(6) Il Forum europeo della gioventa? esercita una funzione di rappresentanza dei giovani presso l'Unione europea e altre istituzioni internazionali. La sua azione e indispensabile per coordinare e trasmettere alle istituzioni europee i pareri delle organizzazioni non governative nel settore della gioventa? e a queste ultime le informazioni riguardanti questioni europee per loro rilevanti. Le organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventa? offrono ai giovani opportunita d'istruzione, formazione e informazioni non formali e informali; esse costituiscono reti che rappresentano organismi senza fini di lucro attive negli Stati membri o in altri paesi europei.
(7) Le linee di bilancio A-3 0 2 3 e A-3 0 2 9 del bilancio generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti sono destinate a sostenere il Forum europeo della gioventa? e organizzazioni internazionali non governative nel settore della gioventa?.
(8) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita europee , in prosieguo denominato