DECISIONE DEL CONSIGLIO 20 DICEMBRE 2000, N.819

Ente: 
1
Fonte: 
G.U.C.E.
Numero Fonte: 
333
Data Fonte: 
29/12/2000
Decisione del consiglio 20 dicembre 2000(2000/819/ce) relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialita?,in particolare per le piccole e medie imprese (pmi) (2001-2005)
Thesaurus: 
Agenzie per il lavoro
Abstract: 
Documento: 

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, considerando quanto segue:

(1) L'importanza delle imprese e dello spirito imprenditoriale per il conseguimento degli obiettivi comunitari nonche le difficolta incontrate da imprese e imprenditori sono state al centro di una serie di comunicazioni, decisioni e relazioni, e, pia? di recente, della comunicazione della Commissione, del 26 aprile 2000, sulle la politica delle imprese nell'economia fondata sulla conoscenza >, che hanno permesso di individuare i principali campi d'azione a livello comunitario.

(2) Le piccole e medie imprese (PMI) recano un contributo significativo in termini di competitivita , ricerca, innovazione, qualificazione e posti di lavoro e devono affrontare problemi particolari.

(3) a? necessaria un'azione che contribuisca a superare queste difficolta . Una serie di programmi, fra cui in particolare il terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) adottato con decisione 97/15/CE del Consiglio (5) e che scade il 31 dicembre 2000, fornisce un quadro per tale azione.

(4) Nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 29 giugno 1999, la Commissione ha illustrato la valutazione esterna di tale programma.

(5) Occorre adottare un nuovo programma con inizio al 1o gennaio 2001 e garantire che la politica delle imprese disponga di risorse sufficienti per il conseguimento dei suoi obiettivi.

(6) Il 9 novembre 1999 il Consiglio ha approvato una relazione sull'integrazione dello sviluppo sostenibile e della politica per le imprese dell'Unione europea. a? necessario tener conto dello sviluppo sostenibile nella definizione e nell'attuazione delle misure da adottare nel quadro del presente programma.

(7) Il 20 giugno 2000, il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira ha approvato la Carta europea per le piccole imprese e ha chiesto che la sua attuazione integrale sia inserita in particolare nelle proposte relative al programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialita . Le attivita svolte dall'Unione a favore delle PMI devono tener conto degli obiettivi fissati dalla Carta.

(8) Azioni analoghe sono state intraprese nel quadro dell'OCSE, in particolare con la Carta sulle politiche relative alle PMI, adottata dai Ministri dell'industria dell'OCSE a Bologna il 15 giugno 2000.

(9) Il 7 novembre 2000 il Consiglio ha sottolineato l'importanza di migliorare sensibilmente il finanziamento delle imprese innovative, e di riorientare i finanziamenti verso il sostegno all'avviamento di imprese, alle imprese ad alta tecnologia e alle microimprese.

(10) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalita per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(11) La presente decisione costituisce la base giuridica per le misure complementari specifiche che non fanno parte di altre politiche comunitarie e non possono essere realizzate pia? efficacemente a livello degli Stati membri.

(12) L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) concluso con i paesi dell'EFTA/SEE nonche i protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale prevedono la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari. Occorre parimenti prevedere la partecipazione di Cipro, di Malta e della Turchia nel quadro degli accordi di associazione conclusi con tali paesi. Puo essere prevista la partecipazione di altri paesi qualora accordi e procedure lo consentano.

(13) Nella presente decisione, a norma del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio e inserito un importo di riferimento finanziario per tutta la durata del programma, lasciando peraltro impregiudicate le competenze dell'autorita di bilancio definite dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

a? adottato, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2001, un programma per una politica comunitaria a favore dell'impresa e dell'imprenditorialita , destinato in modo particolare alle piccole e medie imprese (PMI) (in prosieguo:

Art. 2

1.

Il presente programma ha i seguenti obiettivi:

  • rafforzare la crescita e la competitivita delle imprese in un'economia internazionalizzata e fondata sulla conoscenza;
  • promuovere lo spirito imprenditoriale;
  • semplificare e migliorare il contesto amministrativo e normativo delle imprese per favorire in particolare la ricerca, l'innovazione e la creazione di nuove imprese;
  • migliorare il contesto finanziario delle imprese, in particolare per le PMI;
  • agevolare l'accesso delle imprese ai servizi di supporto, ai programmi e alle reti comunitarie e migliorarne il coordinamento.

2.

Tali obiettivi sono attuati principalmente attraverso i settori d'azione previsti nell'allegato I.

3.

Inoltre, sulla base della sua stessa natura, il presente programma sara utilizzato per progredire nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla Carta europea per le piccole imprese.

Art. 3

1.

La Commissione e assistita dal comitato di gestione del Programma Impresa, in prosieguo: