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Il presente decreto legislativo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Il provvedimento individua pertanto gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, i relativi livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni. Le disposizioni definiscono inoltre le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari, indicando i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il successivo accreditamento degli stessi.
Il presente decreto legislativo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Il provvedimento individua pertanto gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, i relativi livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni. Le disposizioni definiscono inoltre le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari, indicando i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il successivo accreditamento degli stessi.