Tu sei qui
Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi apposta e firmata digitalmente nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005. I documenti di cui al comma 1 sono indicati nell'allegata Tabella A che forma parte integrante del decreto.
Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi apposta e firmata digitalmente nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005. I documenti di cui al comma 1 sono indicati nell'allegata Tabella A che forma parte integrante del decreto.