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Art. 1
1 .
Il comitato esprime un parere
- Sulle proposte e sui progetti riguardanti le norme che disciplinano i compiti e il funzionamento del fondo,
- Sulle decisioni di applicazione delle norme che disciplinano i compiti e il funzionamento del fondo,
- Sugli orientamenti per la gestione del fondo,
- Sul progetto preliminare di bilancio relativo al fondo,
- Sulle richieste di contributo del fondo.
2 .
Il comitato puo', di propria iniziativa, presentare pareri alla commissione su tutte le questioni riguardanti i compiti e il funzionamento del fondo.
Art. 2
Il comitato e' presieduto da un membro della commissione. Esso e' composto da due rappresentanti dei governi, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri.
Art. 3
1 .
Per ciascuno Stato membro e' nominato un supplente per ogni categoria di cui all'articolo 2.
2 .
In assenza di uno o dei due membri, il supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni.
Art. 4
1 .
La durata del mandato dei membri e dei supplenti e' di due anni. Il mandato e' rinnovabile.
2 .
Alla scadenza del mandato, i membri ed i supplenti restano in funzione fino a che si sia proceduto a sostituirli o a rinnovare il loro mandato.
Art. 5
1 .
Solo i cittadini degli Stati membri possono essere nominati membri o supplenti.
2 .
Le funzioni di membro o di supplente sono incompatibili con quelle di un'istituzione delle comunita' europee e del comitato economico e sociale, nonche' con quelle di funzionario delle comunita' europee.
Art. 6
1 .
I membri e i supplenti sono nominati dal consiglio. Il consiglio cerca di ottenere nella composizione del comitato un'equa rappresentanza dei vari gruppi interessati.
2 .
L'elenco dei membri e dei supplenti e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee.
Art. 7
In caso di decesso o di dimissioni di un membro o di un supplente, ovvero qualora non sussistano piu' le condizioni necessarie all'esercizio del mandato, viene nominato, in base alla procedura di cui all'articolo 6, un nuovo membro o supplente per la rimanente durata del mandato.
Art. 8
Il membro della commissione incaricato delLa presidenza puo' delegare tale funzione ad un alto funzionario della commissione.
Art. 9
1 .
Il comitato e' convocato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di un terzo dei membri.
2 .
Nella convocazione, il presidente stabilisce l'elenco delle questioni da esaminare. Il comitato puo' decidere di esaminare altre questioni di sua competenza.
3 .
Le riunioni del comitato non sono pubbliche.
Art. 10
Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Art. 11
Su proposta del presidente, il comitato puo' consultare degli esperti.
Art. 12
1 .
La commissione puo' consultare il comitato con procedura scritta, qualora la consultazione presenti carattere di urgenza e il suo contenuto si presti a tale procedura. Il comitato e' informato immediatamente dei pareri espressi dai suoi membri.
2 .
Su richiesta di un terzo dei membri del comitato, la procedura scritta e' sospesa e il presidente convoca immediatamente il comitato.
Art. 14
La commissione, qualora non si attenga ad un parere del comitato, lo informa, entro quaranta giorni, sulle ragioni che hanno motivato la sua decisione.
Art. 15
La commissione informa regolarmente il comitato sui principali aspetti della politica della comunita' in materia economica e sociale.
Art. 16
I compiti di segreteria del comitato sono svolti dai servizi della commissione. Quest'ultima mette a disposizione del comitato i locali e i mezzi necessari al suo funzionamento.
Art. 17
1 .
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2 .
Il regolamento interno e' approvato dal consiglio, previo parere della commissione.
Art. 18
La decisione del consiglio del 25 agosto 1960 sullo statuto del comitato del Fondo Sociale Europeo e' abrogata.