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Art. 1
Gli importi dei contributi del Fondo Sociale Europeo in materia di aiuti all'assunzione ed all'occupazione per l'esercizio 1987, di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2950/83, sono fissati, per persona e per settimana, come segue:
- Belgio: 1656 fb
- Danimarca: 423 dkr
- Germania: 101 dm
- Grecia: 2649 dra
- Spagna: 5000 pta
- Francia: 233 ff
- Irlanda: 26,75 ire
- Italia: 48000 lit
- Lussemburgo: 2433 flux
- Paesi bassi: 103 fl
- Portogallo: 1916 esc
- Regno Unito:23,50
Art. 2
Gli importi di cui all'articolo 1 concernono le azioni in materia di assunzione e occupazione relative a posti di lavoro occupati a tempo pieno. In caso di posti di lavoro occupati a tempo parziale, gli importi sono calcolati in proporzione al numero di ore prestate, sulla base di 40 ore settimanali.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.