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La presente circolare fornisce i primi indirizzi operativi ai fini della corretta applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che ha innovato la disciplina in materia di tirocini formativi e di orientamento. La definizione di livelli essenziali di tutela ha come finalità quella di ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale, quale occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro. La circolare n. 24 definisce così l'ambito di intervento dell'art. 11 limitando la sua applicazione ai soli tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante la formazione in ambienti produttivi, mentre esclude i tirocini di reinserimento destinati ai disoccupati o ai lavoratori in mobilità e i tirocini curriculari finalizzati ad affinare il processo di apprendimento e di formazione in modalità di alternanza. La nuova disciplina non si applica ai tirocini formativi e di orientamento avviati o formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno comunque proseguire in base alla vecchia normativa. Ai fini della repressione degli abusi nel ricorso allo strumento del tirocinio, l'art. 11 del decreto-legge n. 138/2011 definisce le caratteristiche dei soggetti titolati a promuovere tirocini formativi e di orientamento. Inoltre, è stabilita la durata massima del tirocinio, che non può essere superiore a sei mesi, proroghe comprese, e che può essere rivolto unicamente a favore di neo-diplomati e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.
La presente circolare fornisce i primi indirizzi operativi ai fini della corretta applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che ha innovato la disciplina in materia di tirocini formativi e di orientamento. La definizione di livelli essenziali di tutela ha come finalità quella di ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale, quale occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro. La circolare n. 24 definisce così l'ambito di intervento dell'art. 11 limitando la sua applicazione ai soli tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante la formazione in ambienti produttivi, mentre esclude i tirocini di reinserimento destinati ai disoccupati o ai lavoratori in mobilità e i tirocini curriculari finalizzati ad affinare il processo di apprendimento e di formazione in modalità di alternanza. La nuova disciplina non si applica ai tirocini formativi e di orientamento avviati o formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno comunque proseguire in base alla vecchia normativa. Ai fini della repressione degli abusi nel ricorso allo strumento del tirocinio, l'art. 11 del decreto-legge n. 138/2011 definisce le caratteristiche dei soggetti titolati a promuovere tirocini formativi e di orientamento. Inoltre, è stabilita la durata massima del tirocinio, che non può essere superiore a sei mesi, proroghe comprese, e che può essere rivolto unicamente a favore di neo-diplomati e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.
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