Legge 4 novembre 2010, n.183

Ente: 
Stato
Fonte: 
Supplementi Ordinari
Numero Fonte: 
243
Data Fonte: 
09/11/2010
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
Thesaurus: 
Agenzie per il lavoro
Contratti di lavoro
Disoccupazione
Politiche sociali
Abstract: 

 

Il "Collegato lavoro"  consta di 50 articoli e gli argomenti trattati sono numerosi, alcuni dei quali fanno riferimento al  lavoro sommerso, ai servizi per l’impiego, agli ammortizzatori sociali, agli incentivi all’occupazione, all’occupazione femminile, ai contratti a termine e le collaborazioni, alla mobilità, ai rapporti a tempo parziale e aspettativa nel settore pubblico,all’apprendistato. Oltre a modificare e integrare disposizioni legislative già vigenti, il “collegato lavoro”, a partire dalla data di entrata in vigore, 24 novembre 2010, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di lavori usuranti (art. 1), per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute (art. 2), sul riordino della normativa relativa ai congedi, aspettative e permessi (art. 23), sul riordino degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l’impiego, degli incentivi all’occupazione e apprendistato e di occupazione femminile (art. 46).

In particolare, segnaliamo alcuni punti di stretta pertinenza alla riorganizzazione del nostro Istituto: l’art. 2 delega il Governo a emanare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riorganizzazione degli Enti, degli Istituti e delle Società vigilati dal Ministero del lavoro e dal Ministero della Salute. I decreti legislativi si dovranno attenere ai principi e ai criteri direttivi di seguito elencati:

• semplificazione e snellimento nell’ottica dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, prevedendo il riordino delle competenze dell’ISFOL e della Società Italia Lavoro S.pA;

• razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, con riorganizzazione dei relativi centri di spesa;

• ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo per le Amministrazioni centrali la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli stessi;

• obbligo a carico dei soggetti vigilati di cambiare i propri statuti e di adeguarli ai principi contenuti nei decreti legislativi, che saranno emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

Documento: 

Il "Collegato lavoro"  consta di 50 articoli e gli argomenti trattati sono numerosi, alcuni dei quali fanno riferimento al  lavoro sommerso, ai servizi per l’impiego, agli ammortizzatori sociali, agli incentivi all’occupazione, all’occupazione femminile, ai contratti a termine e le collaborazioni, alla mobilità, ai rapporti a tempo parziale e aspettativa nel settore pubblico,all’apprendistato. Oltre a modificare e integrare disposizioni legislative già vigenti, il “collegato lavoro”, a partire dalla data di entrata in vigore, 24 novembre 2010, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di lavori usuranti (art. 1), per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute (art. 2), sul riordino della normativa relativa ai congedi, aspettative e permessi (art. 23), sul riordino degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l’impiego, degli incentivi all’occupazione e apprendistato e di occupazione femminile (art. 46).

In particolare, segnaliamo alcuni punti di stretta pertinenza alla riorganizzazione del nostro Istituto: l’art. 2 delega il Governo a emanare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla riorganizzazione degli Enti, degli Istituti e delle Società vigilati dal Ministero del lavoro e dal Ministero della Salute. I decreti legislativi si dovranno attenere ai principi e ai criteri direttivi di seguito elencati:

• semplificazione e snellimento nell’ottica dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, prevedendo il riordino delle competenze dell’ISFOL e della Società Italia Lavoro S.pA;

• razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, con riorganizzazione dei relativi centri di spesa;

• ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo per le Amministrazioni centrali la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli stessi;

• obbligo a carico dei soggetti vigilati di cambiare i propri statuti e di adeguarli ai principi contenuti nei decreti legislativi, che saranno emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

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