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Con la Deliberazione in oggetto vengono adottate, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica, in base a quanto disposto all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. L'articolo 4 del D.Lgs. n. 167/11 ha previsto inoltre, che la formazione professionale, interna alle aziende, venga integrata dalla formazione sulle competenze di base e trasversali, di competenza regionali, nel limite delle risorse disponibili. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione. Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, devono disporre di "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo. Il piano formativo individuale, previsto all'articolo 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 167/2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Le Regioni e le PP.AA. di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire le disposizioni di cui alle Linee Guida entro sei mesi dalla data di approvazione delle stesse.