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La presente direttiva stabilisce norme volte a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di estendere le competenze delle organizzazioni incaricate di compiti inerenti alla tutela dei lavoratori dell'Unione contro la discriminazione in base alla nazionalità, in modo tale da integrare il diritto alla parità di trattamento senza discriminazioni in base alla nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione e dei loro familiari, sancito dall'articolo 21 TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2018, ovvero garantiscono che entro tale data le parti sociali introducano le disposizioni richieste mediante accordo.
La presente direttiva stabilisce norme volte a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di estendere le competenze delle organizzazioni incaricate di compiti inerenti alla tutela dei lavoratori dell'Unione contro la discriminazione in base alla nazionalità, in modo tale da integrare il diritto alla parità di trattamento senza discriminazioni in base alla nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione e dei loro familiari, sancito dall'articolo 21 TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2018, ovvero garantiscono che entro tale data le parti sociali introducano le disposizioni richieste mediante accordo.