Legge 2 aprile 2007, n. 40

Ente: 
Stato
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
77
Data Fonte: 
02/04/2007
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese
Thesaurus: 
Obbligo d`istruzione
Abstract: 

La legge n. 40/2007 converte in legge, con modificazioni e integrazioni, il decreto-legge n. 7/2007 recante misure urgenti  per  la  tutela  dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo  di  attività economiche e la nascita di nuove imprese. Tra le integrazioni/modifiche si evidenziano le modifiche e integrazioni dell'articolo 13 riguardante le misure urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Vengono introdotti i commi da 1-bis a 1-sexsies, in cui viene stabilito che gli istituti tecnici e gli istituti professionali sono riordinati  e  potenziati  come  istituti  tecnici  e professionali, appartenenti  al  sistema  dell'istruzione  secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma; gli  istituti  di  istruzione  secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del  lavoro  e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale,  con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.  Oltre all'emanazione di regolamenti per il riordino e il potenziamento degli istituti tecnico-professionali, sono adottate apposite linee-guida,  predisposte  dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  con  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo,  al fine di realizzate organici raccordi tra i  percorsi  degli  istituti tecnico-professionali  e  i  percorsi  di  istruzione  e   formazione professionale finalizzati al conseguimento di  qualifiche  e  diplomi professionali di competenza delle regioni  compresi  in  un  apposito repertorio nazionale. I commi da 2 a 8 dell'articolo 13  sono sostituiti dai seguenti:    "2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni  scolastiche  e  nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni,  possono essere costituiti, in ambito  provinciale  o  sub-provinciale,  "poli tecnico-professionali"  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli  istituti professionali,   le   strutture   della   formazione    professionale accreditate ai sensi dell'articolo  1,  comma  624,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture  che  operano  nell'ambito  del sistema dell'istruzione e  formazione  tecnica  superiore  denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro  della  riorganizzazione  di  cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.