Decreto 24 luglio 2014, n. 148

Ente: 
Ministero della giustizia - Ministero dell'economia e finanze
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
246
Data Fonte: 
22/10/2014
Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti
Thesaurus: 
Inclusione sociale
Carcerati
Imprese
Abstract: 

 

Il decreto adotta  il regolamento per l'erogazione di un credito d'imposta alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o  internati,  anche  ammessi  al  lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n. 354. Gli sgravi contributivi sono altresì previsti per le  imprese che:  a) svolgono attivita' di formazione nei  confronti  di  detenuti  o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno,  o  di  detenuti  o  internati ammessi alla semiliberta', a condizione che detta attivita' comporti, al termine del periodo  di  formazione,  l'immediata  assunzione   per un periodo minimo corrispondente  al triplo del periodo di formazione,  per  il  quale  hanno  fruito  del beneficio;  b)   svolgono   attivita'   di   formazione   mirata   a    fornire professionalita'  ai  detenuti  o  agli  internati  da  impiegare  in attivita'  lavorative   gestite   in   proprio   dall'Amministrazione penitenziaria. Lle  agevolazioni  previste non si applicano  alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti  locali  aventi  per oggetto attivita' formativa.

Documento: 

Il decreto adotta  il regolamento per l'erogazione di un credito d'imposta alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o  internati,  anche  ammessi  al  lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n. 354. Gli sgravi contributivi sono altresì previsti per le  imprese che:  a) svolgono attivita' di formazione nei  confronti  di  detenuti  o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno,  o  di  detenuti  o  internati ammessi alla semiliberta', a condizione che detta attivita' comporti, al termine del periodo  di  formazione,  l'immediata  assunzione  per un periodo minimo corrispondente  al triplo del periodo di formazione,  per  il  quale  hanno  fruito  del beneficio;  b)   svolgono   attivita'   di   formazione   mirata   a    fornire professionalita'  ai  detenuti  o  agli  internati  da  impiegare  in attivita'  lavorative   gestite   in   proprio   dall'Amministrazione penitenziaria. Lle  agevolazioni  previste non si applicano  alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti  locali  aventi  per oggetto attivita' formativa.

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