Tu sei qui
Il presente decreto dà attuazione all'art. 4 del decreto-legge n. 34/2014 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. In particolare, ai fini della smaterializzazione del DURC, viene esplicitata la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonchè le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4. Il DURC potrà essere acquisito esclusivamente per via telematica; l'esito dell'interrogazione all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il DURC ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione.



