Tu sei qui

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 inerente il riordino del sistema Regionale delle Autonomie locali, la regione Friuli Venezia Giulia, in base all'articolo 32, comma 3, della suddetta legge, riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro. A tale riguardo. la Regione, oltre ad apportare modifiche alla legge regionale n. 18 del 2005 concernente le norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro e di altre leggi regionali in materia di lavoro, istituisce una struttura organizzativa, denominata "Agenzia regionale per il lavoro". L'Agenzia esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale n. 18/2005, è articolata in strutture territoriali che ricomprendono anche i "Centri per l'impiego" previsti all'articolo 21 della legge 18/2005.
Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 inerente il riordino del sistema Regionale delle Autonomie locali, la regione Friuli Venezia Giulia, in base all'articolo 32, comma 3, della suddetta legge, riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro. A tale riguardo. la Regione, oltre ad apportare modifiche alla legge regionale n. 18 del 2005 concernente le norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro e di altre leggi regionali in materia di lavoro, istituisce una struttura organizzativa, denominata "Agenzia regionale per il lavoro". L'Agenzia esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale n. 18/2005, è articolata in strutture territoriali che ricomprendono anche i "Centri per l'impiego" previsti all'articolo 21 della legge 18/2005.