Calabria - Legge Regionale 22 giugno 2015, n. 14

Regione: 
Calabria
Ente: 
Consiglio Regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
42
Data Fonte: 
24/06/2015
Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 7 aprile 2015, n. 56
Thesaurus: 
Riforme
Abstract: 

La Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014, con decorrenza 1 aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della L.R. n. 34/2002 e della L.R. 9/2007, nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002. Le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della L.R. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla Regione. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano a essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.

Documento: 

La Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014, con decorrenza 1 aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della L.R. n. 34/2002 e della L.R. 9/2007, nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002. Le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della L.R. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla Regione. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano a essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.

  

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