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Il presente decreto stabilisce le caratteristiche dello SPID (Sistema Pubblicoper la gestione dell'identità Digitale) ai sensi dell'art. 64 del CAD, come modificato dall'art. 17-ter del decreto-legge n. 69 del 2013. Lo SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell'identita' digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi l'immediata verifica della propria identita' e di eventuali attributi qualificati che li riguardano. I soggetti pubblici o privati che partecipano allo SPID sono:
a) i gestori dell'identita' digitale;
b) i gestori degli attributi qualificati;
c) i fornitori di servizi;
d) l'Agenzia;
e) gli utenti.