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Molti articoli della presente finanziaria sono dedicati all'occupazione. Nell'art. 7 è previsto un credito d'imposta per tutti i datori di lavoro che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo entro la fine del 2003 nuovi lavoratori a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale. Le assunzioni devono avere le seguenti caratteristiche: dipendenti di età minima di 18 anni, che non abbiano svolto attività di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni, o siano portatori di handicap. Devono, inoltre, essere osservati i contratti collettivi e rispettate le prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'art.8, per chi intende intervenire con nuovi investimenti in aree svantaggiate. Tali benefici consistono in un credito d'imposta, determinato da parte della commissione entro i limiti massimi da essa consentiti e non cumulabile con altri aiuti statali che abbiano ad oggetto i medesimi beni. Inoltre, all'articolo 118, comma 1, vengono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, fondi paritetici interprofessionali nazionali per lo sviluppo la formazione continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori.