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Sono state pubblicate, in Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8, le nuove regole tecniche per il documento informatico definite dal DPCM 13 novembre 2014 dando applicazione al Codice dell'Amministrazione digitale. In particolare il DPCM dispone in merito alla formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. Fondamentalmente il Decreto stabilisce le modalità con le quali è possibile mantenere il valore legale del file digitale prodotto (certificati, atti amministrativi, etc.). Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del Codice dell'Amministrazione (Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) nonché agli altri soggetti a cui è eventualmente affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici. L'articolo 3, Capo II del DPCM, definisce le principali modalità per la formazione del documento informatico, viene ribadito il concetto di documento informatico, come definito nell'art. 1, comma 1, lett. p) del CAD: una rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti. Le nuove regole entrano in vigore l'11 febbraio 2015. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le regole tecniche presenti nel DPCM in oggetto.