Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014

Ente: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
8
Data Fonte: 
12/01/2015
Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonchè di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005
Thesaurus: 
Digitale
Tecnologia
Razionalizzazione
Abstract: 

Sono state pubblicate, in Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8, le nuove regole tecniche per il documento informatico definite dal DPCM 13 novembre 2014 dando applicazione al Codice dell'Amministrazione digitale. In particolare il DPCM dispone in merito alla formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. Fondamentalmente il Decreto stabilisce le modalità con le quali è possibile mantenere il valore legale del file digitale prodotto (certificati, atti amministrativi, etc.). Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del Codice dell'Amministrazione (Pubbliche Amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165; privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) nonché agli altri  soggetti a cui è eventualmente affidata la gestione o  la  conservazione  dei documenti informatici. L'articolo 3, Capo II del DPCM, definisce le principali modalità per la formazione del documento informatico, viene ribadito il concetto di documento informatico, come definito nell'art. 1, comma 1, lett. p) del CAD: una rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti. Le nuove regole entrano in vigore l'11 febbraio 2015. Le  pubbliche  amministrazioni  adeguano  i  propri  sistemi  di gestione informatica dei documenti entro e non  oltre  diciotto  mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le  regole tecniche presenti nel DPCM in oggetto.