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Il decreto direttoriale n. 1709/2014, concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", modificato dal decreto direttoriale n. 63/2014, rende retroattivo l'incentivo "Bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014; modificato dal decreto direttoriale n. 11/2015, ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e rende cumulabile il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva; modificato dal decreto direttoriale n. 169\II\2015 del 28/05/2015, prevede la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus occupazione" anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con il decreto in oggetto viene individuato quale Organismo Intermedio per l'attuazione della misura "Bonus Occupazione" l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) competente anche della completa gestione della misura suddetta, da effettuarsi mediante le risorse attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di organismi intermedi del Piano. I destinatari dell'incentivo sono i datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani". L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, registrati al PON “Iniziativa Occupazione Giovani”: con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; con un contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L'importo dell'incentivo è determinato dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".
Il decreto direttoriale n. 1709/2014, concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", modificato dal decreto direttoriale n. 63/2014, rende retroattivo l'incentivo "Bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014; modificato dal decreto direttoriale n. 11/2015, ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e rende cumulabile il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva; modificato dal decreto direttoriale n. 169\II\2015 del 28/05/2015, prevede la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus occupazione" anche oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con il decreto in oggetto viene individuato quale Organismo Intermedio per l'attuazione della misura "Bonus Occupazione" l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) competente anche della completa gestione della misura suddetta, da effettuarsi mediante le risorse attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di organismi intermedi del Piano. I destinatari dell'incentivo sono i datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani". L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, registrati al PON “Iniziativa Occupazione Giovani”: con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; con un contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L'importo dell'incentivo è determinato dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".
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