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L’ art. 29 del D.Lgs. 148/2015 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo e sulle modalità relative alla presentazione delle stesse. Il Fondo di integrazione salariale, pertanto, nel vigente sistema normativo, continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Rispetto al previgente sistema, il Fondo di integrazione salariale, in adempimento della delega contenuta nell’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, amplia la platea dei beneficiari destinatari delle prestazioni garantite dallo stesso, estendendo il proprio campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e garantendo l’assegno di solidarietà di cui all’art. 31 del D.Lgs. 148/2015. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti il Fondo garantisce, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.Lgs. 148/2015.
L’ art. 29 del D.Lgs. 148/2015 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo e sulle modalità relative alla presentazione delle stesse. Il Fondo di integrazione salariale, pertanto, nel vigente sistema normativo, continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Rispetto al previgente sistema, il Fondo di integrazione salariale, in adempimento della delega contenuta nell’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, amplia la platea dei beneficiari destinatari delle prestazioni garantite dallo stesso, estendendo il proprio campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e garantendo l’assegno di solidarietà di cui all’art. 31 del D.Lgs. 148/2015. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti il Fondo garantisce, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.Lgs. 148/2015.