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Il presente regolamento istituisce un quadro per la cooperazione al fine di agevolare l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 45 TFUE, tramite la definizione di principi e norme relativamente:
| - all'organizzazione della rete EURES tra Commissione e Stati membri; |
| - alla cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV; |
| - alle misure adottate dagli Stati membri, individualmente o congiuntamente, per conseguire un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro, al fine di conseguire un elevato livello di occupazione di qualità; |
| - al funzionamento della rete EURES, inclusi la cooperazione con le parti sociali e il coinvolgimento di altri soggetti; |
| - ai servizi di sostegno alla mobilità connessi al funzionamento della rete EURES destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro, promuovendo in tal modo anche la mobilità su base equa; |
| - alla promozione della rete EURES a livello dell'Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione e dagli Stati membri. |
Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli Stati membri e ai cittadini dell'Unione, fatti salvi gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 492/2011.
Il presente regolamento istituisce un quadro per la cooperazione al fine di agevolare l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 45 TFUE, tramite la definizione di principi e norme relativamente:
- all'organizzazione della rete EURES tra Commissione e Stati membri;
- alla cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV;
- alle misure adottate dagli Stati membri, individualmente o congiuntamente, per conseguire un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro, al fine di conseguire un elevato livello di occupazione di qualità;
- al funzionamento della rete EURES, inclusi la cooperazione con le parti sociali e il coinvolgimento di altri soggetti;
- ai servizi di sostegno alla mobilità connessi al funzionamento della rete EURES destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro, promuovendo in tal modo anche la mobilità su base equa;
- alla promozione della rete EURES a livello dell'Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione e dagli Stati membri.
Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli Stati membri e ai cittadini dell'Unione, fatti salvi gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 492/2011.
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Consulta anche la Decisione di esecuzione (UE) 2016/716