Marche - Legge regionale 28 aprile 2004, n. 9

Regione: 
Marche
Ente: 
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
45
Data Fonte: 
06/05/2004
Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale.
Thesaurus: 
Terzo settore
Politiche sociali
Abstract: 

Con il presente provvedimento la Regione Marche riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.

Pertanto favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, rivolte sia agli associati che alla collettività e conseguentemente istituisce il registro regionale delle  associazioni di promozione sociale; istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale; disciplina la partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni di programmazione nei settori in cui esse operano; detta i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse.

Documento: 

Con il presente provvedimento la Regione Marche riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.

Pertanto favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, rivolte sia agli associati che alla collettività e conseguentemente istituisce il registro regionale delle  associazioni di promozione sociale; istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale; disciplina la partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni di programmazione nei settori in cui esse operano; detta i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse.

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