Sentenza 3 maggio - 21 luglio 2016, n. 202

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
30
Data Fonte: 
27/07/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Obbligo per le Regioni e gli enti locali di destinare negli anni 2015 e 2016 le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), art. 1, comma 424, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. - (T-160202)
Thesaurus: 
Lavoro
Abstract: 

Con il presente atto la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel testo modificato dall'art. 4, comma  2-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, promossa, in riferimento agli artt. 3, 35, 97, 114, 117,  terzo  e  quarto  comma, 118, 119 e 120 della  Costituzione,  dalla  Regione Veneto. Dichiara anche inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2015, e nella parte in cui disciplina l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, secondo comma, lettera p), terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo e quarto comma, Cost., dalle Regioni Lombardia e Puglia. Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del  d.l. n. 78  del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo  comma, lettera p), Cost., dalla Regione Puglia. Dichiara in ultimo non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 424, della legge n.190 del 2014, nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del  2015, e nella parte in cui disciplina l'assunzione delle unità soprannumerarie, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo  comma, 97, secondo comma, 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e  119, primo e quarto comma, Cost., dalle Regioni Lombardia e Puglia.