Sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 45

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
10
Data Fonte: 
09/03/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Trattamenti integrativi o sostitutivi - Divieto di erogazione in assenza di espressa previsione legislativa statale o regionale. - Legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), art. 8, comma 1. - (T-160045).
Thesaurus: 
Lavoro
Abstract: 

Con il presente atto si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni  varie), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, primo comma, 38, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione,  dal Tribunale ordinario di Gela, in funzione di giudice del  lavoro,  con l'ordinanza indicata in epigrafe.