Direttiva (UE) 26 febbraio 2014, n. 36

Ente: 
Parlamento e Consiglio UE
Fonte: 
G.U.U.E.
Numero Fonte: 
94
Data Fonte: 
28/03/2014
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali
Thesaurus: 
Lavoratori
Condizioni di lavoro
Abstract: 

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede l’adozione di misure nei settori dell’asilo, dell’immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi. Il TFUE dispone che l’Unione sviluppi una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure riguardanti le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e la definizione dei loro diritti. La presente direttiva dovrebbe contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale e assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali, fissando norme eque e trasparenti in materia di ammissione e soggiorno, e definendo i diritti dei lavoratori stagionali, al tempo stesso introducendo incentivi e salvaguardie per impedire il superamento dei termini del soggiorno o che il soggiorno temporaneo diventi permanente. Pertanto, la direttiva determina le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e definisce i diritti dei lavoratori stagionali. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, elencano i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni e possono modificare tale elenco consultando le parti sociali. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.