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E’ adottato Il regolamento che disciplina il procedimento precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La suddetta procedura – che consiste in una istanza di parere all’ANAC - può essere attivata dalla stazione appaltante, o una o più parti interessate, nonché dai soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, qualora insorgano questioni controverse durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
E’ adottato Il regolamento che disciplina il procedimento precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La suddetta procedura – che consiste in una istanza di parere all’ANAC - può essere attivata dalla stazione appaltante, o una o più parti interessate, nonché dai soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, qualora insorgano questioni controverse durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.