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Viene istituito il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi degli artt. 26-40 del Decreto Legislativo 148/2015, per assicurare ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla disciplina in materia di CIG o CICS. Possono aderire al Fondo i datori di lavoro privati che occupano più di 5 dipendenti, ovvero con classe dimensionale sino a 5 unità di lavoro.