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Il Fondo per le politiche giovanili, istituito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 19, comma 2, e convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, promuove il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e il loro inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi. Pertanto la presente Intesa indica, per l’anno 2017, le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili mentre l’ammontare del Fondo è determinato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2017”. L'Intesa stabilisce che il 54% del Fondo è destinato alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, il restante 46% è destinato agli interventi di rilevanza nazionale. Stabilisce, inoltre, che la percentuale del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 30%, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti, mentre il 24% destinato al Sistema delle Autonomie locali, rappresentato dall'ANCI, è destinato alla realizzazione di progetti e azioni rivolti alle Città metropolitane e agli enti di area vasta.
Il Fondo per le politiche giovanili, istituito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 19, comma 2, e convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, promuove il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e il loro inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi. Pertanto la presente Intesa indica, per l’anno 2017, le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili mentre l’ammontare del Fondo è determinato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2017”. L'Intesa stabilisce che il 54% del Fondo è destinato alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, il restante 46% è destinato agli interventi di rilevanza nazionale. Stabilisce, inoltre, che la percentuale del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 30%, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti, mentre il 24% destinato al Sistema delle Autonomie locali, rappresentato dall'ANCI, è destinato alla realizzazione di progetti e azioni rivolti alle Città metropolitane e agli enti di area vasta.