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Il presente Regolamento disciplina gli esami finali per tutte le attività professionali oggetto di apprendistato definiti nella Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12.
Attraverso il coordinatore/la coordinatrice dell’area formazione professionale del dipartimento competente in materia di apprendistato nomina le commissioni d’esame per le singole attività professionali oggetto di apprendistato. Tali commissioni sono distinte per i gruppi linguistici tedesco e italiano e restano in carica per un periodo massimo di cinque anni. Se l’insegnamento della scuola professionale si svolge secondo il modello scolastico paritetico, il coordinatore/la coordinatrice nomina apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino.
Le commissioni d'esame sono composte da:
a) il direttore/la direttrice di una scuola professionale o un/un' insegnante da esso/essa designato in qualità di presidente;
b) un/un'insegnante della relativa scuola professionale o un esperto esterno/ un'esperta esterna; in caso di particolari esigenze si può cooptare un secondo/una seconda
insegnante della scuola professionale oppure un altro esperto esterno/un'altra esperta esterna;
c) un datore/una datrice di lavoro con una specifica qualifica, nominato/nominata su proposta delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
d) un lavoratore/una lavoratrice con una specifica qualifica, nominato/nominata su proposta delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.
Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente, che lo sosti tuisce in caso di impedimento o di incompatibilità all’esercizio della funzione. Un/Una componente della commissione si trova inuna situazione di incompatibilità se ha un rapporto di parentela o affinità fino al quartogrado con un candidato/una candidata, oppure se ha con questo/questa un rapporto di lavoro o societario.
Sono ammessi all’esame di fine apprendistato gli apprendisti e le apprendiste in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno già terminato o terminano, entro il mese fissato per l’esame, il periodo di apprendistato indicato nell’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato per la relativa professione;
b) hanno concluso con esito positivo la scuola professionale;
c) hanno concluso, se prevista, la formazione formale in luoghi di apprendimento al di fuori della scuola professionale ai sensi dell’articolo 6, comma 1 dell’ordinamento dell’apprendistato.