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Il Regolamento, approvato con Provvedimento il 15 febbraio 2017, disciplina i procedimenti dell'Autorità inerenti all'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 211, comma 2 e 213, comma 3, lettera a), b), g), del codice. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal presidente e dal consiglio dell'Autorità. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente. L'attività di vigilanza può essere attivata sia d'ufficio sia su segnalazione. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower), la trattazione della stessa è svolta dall'ufficio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza della identità del segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.