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Il presente decreto dispone l'applicazione di una riduzione contributiva in favore delle imprese che stipulano, o hanno in corso, contratti di solidarietà difensivi finalizzati ad evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti per motivi economici. La riduzione è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. Lo sgravio contributivo può essere concesso per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile.



