Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7

Ente: 
Governo
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
26
Data Fonte: 
01/02/2007
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli
Thesaurus: 
Programmazione
Amministrazione dell`istruzione
Obbligo scolastico
Diritti formativi
Abstract: 

Il decreto-legge in oggetto disciplina le  misure per favorire la concorrenza, tutelare i consumatori e garantire agli stessi un adeguato livello di conoscenza dei servizi e adotta misure a garanzia dei consumatori, dello sviluppo  di  attività economiche e della nascita di nuove imprese. Con la conversione in legge, tra le integrazioni/modifiche si evidenziano le modifiche e integrazioni dell'articolo 13 riguardante le misure urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Vengono introdotti i commi da 1-bis a 1-sexsies, in cui viene stabilito che gli istituti tecnici e gli istituti professionali sono riordinati  e  potenziati  come  istituti  tecnici  e professionali, appartenenti  al  sistema  dell'istruzione  secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma; gli  istituti  di  istruzione  secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del  lavoro  e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale,  con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.  Oltre all'emanazione di regolamenti per il riordino e il potenziamento degli istituti tecnico-professionali, sono adottate apposite linee-guida,  predisposte  dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  con  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo,  al fine di realizzate organici raccordi tra i  percorsi  degli  istituti tecnico-professionali  e  i  percorsi  di  istruzione  e   formazione professionale finalizzati al conseguimento di  qualifiche  e  diplomi professionali di competenza delle regioni  compresi  in  un  apposito repertorio nazionale. Vengono sostituiti i commi da 2 a 8 dell'articolo 13, che vanno a disciplinare, in ambito  provinciale  o  sub-provinciale, la costituzione di  "poli tecnico-professionali"  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli  istituti professionali,   le   strutture   della   formazione    professionale accreditate ai sensi dell'articolo  1,  comma  624,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture  che  operano  nell'ambito  del sistema dell'istruzione e  formazione  tecnica  superiore  denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro  della  riorganizzazione  di  cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.