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La circolare n. 18 del 22 novembre .2017 ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi in merito al beneficio dello sgravio contributivo, previsto dall’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/96 e s.m.i. come disciplinato dal D.I. n. 2 del 27 settembre 2017.Con la nota integrativa n. 19/2017 il Ministero del Lavoro specifica che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica istanza, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In caso di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo..



