Legge Regionale 14 giugno 1996, n. 21

Regione: 
Lazio
Ente: 
3
Fonte: 
Altro
Numero Fonte: 
46
Data Fonte: 
23/11/1996
Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci
Abstract: 

Si specificano i seguenti temi: disposizioni generali; albo professionale e organi di autogoverno dei maestri di sci; abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci; istituzione ed organizzazione delle scuole di sci; disposizioni finali.

Documento: 

 

capo I

disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1 .

La presente legge disciplina, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esercizio della professione di maestro di sci e l'ordinamento delle scuole di sci nel territorio della Regione

Art. 2 - Definizione della professione di maestro di sci

1 .

E' maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nelle discipline nordiche chi consegue la relativa abilitazione con le modalita' previste dalla presente legge o abbia conseguito, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa, il certificato di idoneita' all'insegnamento dello sci rilasciato da Regioni o province autonome nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale.

2 .

Il maestro di sci insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

Art. 3 - Aree sciistiche

1 .

Le aree sciistiche, dove e' prevista l'attivita' dei maestri di sci, sono quelle definite dall'articolo 3 della Legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' classificate ed individuate ai sensi del Titolo III, Capo I, della stessa legge.

Art. 4 - Scuole di sci

1 .

Per scuola di sci si intende qualunque unita' organizzativa, a base associativa o cooperativa, formata da maestri di sci iscritti all'albo professionale regionale di cui all'articolo 5, allo scopo di esercitare in modo coordinato la loro attivita' professionale. Ogni scuola di sci comprende, di norma, i maestri operanti in una stazione invernale, ferma restando la liberta' di esercizio autonomo della professione.

capo II

albo professionale e organi di autogoverno dei maestri di sci

Art. 5 - Albo professionale regionale dei maestri di sci

1 .

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 81 del 1991 l'esercizio della professione di maestro di sci e' subordinato all'iscrizione nell'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Regione dal collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10.

2 .

L'iscrizione nell'albo professionale di cui al comma 1 e' obbligatoria per i maestri di sci che intendono esercitare la professione nell'ambito del territorio regionale stabilmente per tutta la stagione invernale.

3 .

L'albo professionale regionale e' distinto per disciplina alpina e discipline nordiche.

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci

1 .

Ai sensi della legge n. 81 del 1991, l'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza Italiana o di altro Stato membro della Comunita' Europea; b) maggiore eta'; c) idoneita' psico-fisica attestata da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi; d) diploma della scuola dell'obbligo; e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

Art. 7 - Trasferimenti

1 .

I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre Regioni, che intendano esercitare stabilmente, per tutta la stagione, la professione nel territorio della Regione devono richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 5.

2 .

Il collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10, provvede all'iscrizione dopo aver verificato che il richiedente risulti iscritto all'albo professionale della Regione di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo. L'iscrizione puo' essere negata ove sia in corso un procedimento disciplinare nei confronti del maestro.

3 .

Il collegio regionale dei maestri di sci provvede, inoltre, a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'albo di altra Regione

Art. 8 - Esercizio temporaneo della professione nel territorio regionale

1 .

I maestri di sci, iscritti agli albi professionali di altre Regioni, che intendano esercitare temporaneamente nel Lazio, per periodi non superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10, indicando le localita' nelle quali intendono esercitare, il periodo di attivita' e il loro recapito nel Lazio.

2 .

Le scuole di sci presso cui vengono inseriti i maestri di cui al comma 1, devono trasmettere al collegio regionale dei maestri di sci l'elenco dei maestri ospiti entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui il maestro inizia l'attivita'.

3 .

I maestri di sci di cui al comma 1 sono tenuti a praticare le tariffe fissate ai sensi dell'articolo 29.

4 .

I maestri di sci provenienti da altre Regioni che intendano esercitare per non piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nel territorio del Lazio, non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, qualora accompagnino propri allievi.

Art. 9 - Maestri di sci stranieri

1 .

I maestri di sci stranieri, non iscritti ad albi professionali Italiani, che intendano esercitare l'attivita' nel territorio della Regione per periodi non superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, devono richiedere almeno otto giorni prima il nullaosta al collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10.

2 .

I maestri di sci stranieri non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1, qualora accompagnino propri allievi.

3 .

Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente l'attivita' nel territorio regionale, devono richiedere l'iscrizione all'albo professionale regionale.

4 .

L'iscrizione o il nullaosta sono concessi subordinatamente al riconoscimento, da parte della federazione Italiana sport invernali (f.i.s.i.) d'intesa con il collegio nazionale dei maestri di sci di cui all'articolo 15 della legge n. 81 del 1991, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza e della reCiprocita' di trattamento. L'iscrizione e' subordinata inoltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Art. 10 - Collegio regionale dei maestri di sci

1 .

Il collegio regionale dei maestri di sci, previsto dall'articolo 13 della legge 81 del 1991, e' organo di autodisciplina e di autogoverno della professione. Del collegio fanno Parte I maestri di sci iscritti nell'albo della Regione nonche' i maestri di sci IV i residenti che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' od invalidita'. Complessivamente il numero dei componenti non puo' essere inferiore a venti unita'.

2 .

Gli organi del collegio sono: a) l'assemblea formata da tutti i membri del collegio; b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); c) il presidente del collegio, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3 .

La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci e' demandata alla competente struttura regionale dell'Assessorato al turismo.

Art. 11 - Competenze dell'assemblea del collegio regionale dei maestri di sci

1 .

Spetta all'assemblea del collegio regionale: a) eleggere il consiglio direttivo; b) approvare annualmente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; c) eleggere il proprio rappresentante in seno al collegio nazionale dei maestri di sci previsto dall'articolo 15 della legge n. 81 del 1991; d) approvare lo statuto del collegio regionale e i relativi regolamenti, su proposta del consiglio direttivo. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; e) deliberare su eventuali richieste di istituzione di un collegio interregionale ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 81 del 1991, su proposta del consiglio direttivo, sentito il parere del collegio nazionale dei maestri di sci di cui all'articolo 15 della legge n. 81 del 1991. Tali deliberazioni sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione; f) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo e sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

2 .

L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonche' qualora lo disponga il consiglio direttivo o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

3 .

Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del collegio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12 - Competenze del consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci

1 .

Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale: a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali; b) vigilare sull'esercizio della professione, sull'attivita' delle scuole di sci e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale; c) designare i componenti della commissione d'esame di cui all'articolo 18; d) applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17 della legge n. 81 del 1991 con le procedure e le modalita' IV i previste; e) proporre all'assemblea i regolamenti relativi al funzionamento del collegio regionale e le deliberazioni sull'eventuale istituzione del collegio interregionale di cui all'articolo 14 della legge n. 81 del 1991; f) collaborare con le competenti autorita' regionali per l'organizzazione dei corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di specializzazione di cui al Capo III della presente legge; g) esprimere parere sulle variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci di cui all'articolo 26; h) proporre le tariffe minime e massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci, sentiti i direttori delle scuole di sci operanti nel territorio della Regione ed i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria; i) eleggere il proprio presidente tra i suoi componenti.

2 .

Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

3 .

Le sedute del consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del consiglio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del consiglio. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 - Competenze del presidente del collegio regionale dei maestri di sci

1 .

Il presidente del collegio regionale dei maestri di sci: a) ha la rappresentanza legale del collegio; b) convoca e presiede il consiglio direttivo; c) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali del collegio regionale; d) rappresenta il collegio regionale in seno al collegio nazionale.

capo III

abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci

Art. 14 - Abilitazione tecnico-didattico-culturale

1 .

L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nelle discipline nordiche, si consegue mediante il superamento degli esami finali dei corsi di formazione tecnico-didattico-culturali cui si accede sostenendo una prova dimostrativa attitudinale pratica.

2 .

La Regione istituisce ed attua annualmente i corsi di cui al comma 1, avvalendosi della collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci nonche' della federazione Italiana sport invernali (f.i.s.i.), relativamente alla definizione e all'aggiornamento dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento.

3 .

La Giunta regionale approva il programma per l'effettuazione della prova dimostrativa attitudinale pratica di cui al comma 1 con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno un mese prima della data di effettuazione della prova stessa. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva l'organizzazione ed il programma dei corsi e delle relative prove di esame, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche di cui al comma 2.

4 .

La domanda di ammissione ai corsi di abilitazione professionale, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale.

Art. 15 - Prova dimostrativa attitudinale pratica

1 .

L'ammissione ai corsi di cui all'articolo 16 e' subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica, distinta per le discipline alpine e per le discipline nordiche, da sostenersi davanti alle sottocommissioni competenti per disciplina di cui all'articolo 18, comma 2, lettere e) ed f).

2 .

Il superamento della prova da' facolta' di partecipare al primo corso successivo alla prova stessa o ad un secondo corso, qualora non sia stato possibile partecipare al primo o non siano stati superati i relativi esami finali.

3 .

Non sono tenuti a sostenere la prova dimostrativa attitudinale pratica, gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali della federazione Italiana sport invernali (f.i.s.i.), nelle rispettive discipline, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 16 - Corsi di formazione professionale

1 .

I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 14, hanno durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di pronto soccorso, diritti, doveri e responsabilita' del maestro, leggi e regolamenti professionali.

2 .

Per l'insegnamento tecnico-pratico la Regione si avvale di istruttori nazionali della federazione Italiana sport invernali (f.i.s.i.).

3 .

La Giunta regionale puo' affidare, mediante la stipula di un'apposita convenzione, la gestione dei corsi al collegio regionale dei maestri di sci o alla federazione Italiana sport invernali (f.i.s.i.) o agli enti locali o agli enti periferici del turismo.

Art. 17 - Prove d'esame

1 .

Gli esami finali dei corsi di formazione di cui all'articolo 16 si articolano in tre prove: tecnico-pratica, didattica e culturale.

2 .

L'esame e' superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove. Il mancato superamento della prova tecnico-pratica, didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove, da effettuarsi nella sessione di esame immediatamente successiva.

3 .

L'ammissione agli esami e' subordinata alla frequenza di almeno l'ottanta per cento delle ore di durata previste per il corso.

Art. 18 - Commissione d'esame

1 .

La commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci e le associazioni sindacali di categoria.

2 .

La commissione e' composta da: a) il dirigente della competente struttura dell'Assessorato regionale al turismo o suo delegato con funzioni di presidente; b) un funzionario appartenente alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale, di qualifica funzionale non inferiore alla settima, proposto dall'Assessore; c) un medico specializzato in medicina dello sport od in possesso dell'apposito attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e successive modificazioni ed integrazioni, designato dalla federazione medico sportiva Italiana (f.m.s.i.); d) un esperto in topografia e sicurezza alpina scelto in base ad un elenco di nominativi inviato dalla sede regionale del club alpino Italiano (c.a.i.); e) un esperto in materie giuridiche scelto tra i funzionari della Regione; f) due istruttori nazionali e due maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, indicati dal collegio regionale e scelti rispettivamente tra gli iscritti all'elenco nazionale degli istruttori di sci della federazione Italiana sport invernali (f.i.s.i.) e all'albo professionale regionale di cui all'articolo 5, che formano la sottocommissione per la valutazione tecnico-didattica nelle discipline alpine; g) due istruttori nazionali e due maestri di sci specializzati nelle discipline nordiche, indicati dal collegio regionale e scelti rispettivamente tra gli iscritti all'elenco nazionale degli istruttori di sci della federazione Italiana sport invernali (f.i.s.i.) e all'albo professionale regionale di cui all'articolo 5, che formano la sottocommissione per la valutazione tecnico-didattica nelle prove nordiche.

3 .

Le funzioni di segretario sono svolte dal componente la commissione di cui al comma 2, lettera b).

4 .

Nel caso di mancata designazione e previa diffida a provvedere entro un congruo termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al turismo, nomina d'ufficio i componenti mancanti.

5 .

La commissione dura in carica quattro anni. In caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti, la commissione puo' essere parzialmente reintegrata limitatamente al periodo della sua durata in carica, secondo le stesse modalita' previste per la nomina dei componenti.

6 .

I componenti la commissione, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono assicurati per i rischi da responsabilita' civile e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze e definisce le modalita' ed i massimali.

7 .

Ai componenti la commissione compete il trattamento economico e di missione di cui alla Legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Corsi di specializzazione

1 .

I maestri di sci possono conseguire le seguenti specializzazioni: a) maestro di sci specializzato nell'insegnamento di sci ai bambini; b) maestro di sci specializzato nell'insegnamento dello sci a portatori di handicap; c) maestro di sci specializzato nell'insegnamento del surf da neve e di altre discipline sciistiche con attrezzature tecniche similari.

2 .

I corsi, di cui al comma 1, sono istituiti dalla Giunta regionale che si avvale per la loro organizzazione della collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci e della federazione Italiana sport invernali (f.i.s.i.) relativamente alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento.

3 .

Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione si articolano in tre prove: tecnico-pratica, didattica e culturale. Le prove si sostengono davanti alla commissione d'esame di cui all'articolo 18, integrata con i docenti delle materie oggetto della specializzazione.

Art. 20

1 .

L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni; per il rinnovo dell'iscrizione sono necessarie la presentazione del certificato di idoneita' psico-fisica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e la frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

2 .

La Giunta regionale istituisce annualmente corsi di aggiornamento professionale avvalendosi, per la loro organizzazione, del collegio regionale dei maestri di sci e della federazione Italiana sport invernali (f.i.s.i.), relativamente alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento.

3 .

Per la parte tecnico-didattica sono utilizzati istruttori nazionali della federazione Italiana sport invernali (f.i.s.i.), dando la precedenza agli iscritti all'albo professionale del collegio della Regione

4 .

Nel caso di mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale per malattia o per altri comprovati motivi, indicati dal collegio regionale stesso, nei regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il maestro di sci e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione all'albo in tal caso e' prorogata fino all'espletamento di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.

5 .

Sono esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento gli istruttori nazionali, gli allenatori nazionali e direttori tecnici della federazione Italiana sport invernali - commissione scuola maestri (f.i.s.i. - co.scu.ma) - e della scuola tecnici federali iscritti negli elenchi della f.i.s.i., nonche' i maestri di sci che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o invalidita'.

Art. 21 - Corsi interregionali

1 .

La Regione per esigenze di carattere organizzativo o economico, puo' procedere all'organizzazione di corsi interregionali di formazione, di specializzazione e di aggiornamento.

2 .

La Regione puo' avvalersi, per l'organizzazione dei corsi stessi e dei relativi esami finali, della collaborazione delle altre Regioni, del collegio nazionale dei maestri di sci, dei collegi dei maestri di sci di altre Regioni, mediante stipula di apposita convenzione che definisca le modalita' di organizzazione dei corsi e di svolgimento degli esami, la composizione delle commissioni di esame, garantendo il rispetto delle norme di cui all'articolo 9 della legge n. 81 del 1991 e il riparto delle spese.

Art. 22 - Onere finanziario per l'organizzazione dei corsi

1 .

La Giunta regionale, in sede di istituzione dei corsi di formazione, di specializzazione, di aggiornamento e dei corsi interregionali, determina la quota parte di spesa che assume a proprio carico e la quota a carico dei partecipanti per l'organizzazione dei corsi stessi.

capo IV

istituzione ed organizzazione delle scuole di sci

Art. 23 - Elenco regionale scuole di sci

1 .

Ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 81 del 1991, possono essere istituite nel territorio regionale scuole di sci per l'insegnamento delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2 .

L'autorizzazione regionale per le scuole di sci e' concessa mediante iscrizione in un apposito elenco, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale presso l'Assessorato al turismo della Regione

3 .

L'iscrizione delle scuole di sci all'elenco di cui al comma 2, e' subordinata al possesso dei requisiti previsti nell'articolo 24.

4 .

Ai fini di una razionalizzazione dell'attivita' delle scuole di sci, la Regione autorizza di norma, l'esercizio di una sola scuola nella stessa localita' turistica ancorche' articolata in piu' stazioni sciistiche.

5 .

In deroga a quanto previsto dal comma 4, possono essere autorizzate piu' scuole in una stessa localita' turistica, qualora ricorrano comprovate esigenze di una migliore articolazione dal servizio all'utenza.

6 .

L'elenco delle scuole di sci e' pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione

7 .

La denominazione "scuola di sci" puo' essere usata unicamente dalle scuole iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 2.

Art. 24 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole di sci

1 .

L'iscrizione delle scuole di sci nell'elenco di cui all'articolo 23, comma 2, e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) la scuola deve avere un organico minimo, compreso il direttore, di tre maestri per le scuole di sci di fondo, di sei maestri per le scuole di discesa e di nove per le scuole miste; b) la scuola deve avere un direttore, cui e' affidata la rappresentanza legale della stessa; c) la scuola deve avere un regolamento, deliberato dai maestri di sci componenti l'organico di cui alla lettera a), che disciplini, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 81 del 1991, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione della scuola stessa; d) la scuola deve disporre di sede idonea ed essere situata in localita' dotata dei requisiti previsti dalla Legge regionale n. 59 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni; e) la denominazione della scuola non deve essere tale da creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti nel territorio regionale; f) la scuola deve assumere l'impegno di prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, nonche' di collaborare con le autorita' scolastiche, le associazioni sportive e gli enti locali, per favorire la piu' ampia diffusione dello sci, incrementare l'afflusso turistico nonche' valorizzare i beni ambientali montani; g) la scuola deve contrarre adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e per infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento; h) la scuola deve dotarsi di una divisa ufficiale e di un apposito distintivo con il nome della localita' in cui ha sede la scuola stessa.

2 .

In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), l'organico minimo delle scuole operanti in piccole stazioni sciistiche puo' essere ridotto a tre maestri.

Art. 25 - Modalita' per l'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole di sci

1 .

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole di sci di cui all'articolo 23, i soggetti interessati debbono presentare domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24, al Comune competente per territorio, entro il 30 giugno di ogni anno.

2 .

Il Comune trasmette, entro il 30 settembre dello stesso anno, la domanda corredata del proprio motivato parere alla competente struttura regionale dell'Assessorato al turismo.

3 .

L'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 23 avviene nei termini e con le modalita' previste nell'articolo 26, comma 3, sentito il collegio regionale di cui all'articolo 10.

Art. 26 - Variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci

1 .

Le scuole di sci iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 23 sono tenute a comunicare al Comune territorialmente competente, le variazioni concernenti il corpo insegnante, i regolamenti, la sede e la denominazione.

2 .

Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 24, e ne da' comunicazione alla Regione entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

3 .

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, approva le eventuali variazioni all'elenco.

Art. 27 - Cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di sci

1 .

La cancellazione dall'elenco regionale puo' avvenire: a) per il venir meno di uno o piu' requisiti previsti dall'articolo 24; b) per il verificarsi di ripetute infrazioni alle norme della presente legge; c) per mancato inizio dell'attivita' entro un anno dalla data del provvedimento d'iscrizione; d) per interruzione dell'attivita' della scuola per oltre una stagione invernale, non dovuta a cause di forza maggiore.

Art. 28 - Doveri dei maestri di sci

1 .

Salvi i doveri derivanti dalle norme della deontologia professionale o di comportamento di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 81 del 1991, i maestri di sci devono: a) appartenere ad una sola delle scuole di sci esistenti sul territorio regionale; b) indossare, nell'esercizio della loro attivita', la divisa ufficiale ed il distintivo della scuola di appartenenza di cui all'articolo 24, comma 1, lettera h), e comunque munirsi del distintivo con la dicitura "maestro di sci".

2 .

I maestri di sci, abilitati all'insegnamento dello sci nella sola disciplina alpina, non possono impartire lezioni nelle discipline nordiche e viceversa.

Art. 29 - Tariffe professionali

1 .

La Giunta regionale, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 10, delibera entro il 30 novembre di ogni anno, le tariffe minime e massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci.

2 .

Sono stabilite tariffe diverse rispettivamente per le lezioni individuali e per le lezioni collettive, relativamente alle quali e' determinato, con il provvedimento di fissazione della tariffa, anche il numero massimo degli allievi che VI possono partecipare.

3 .

Tariffe agevolate possono essere fissate per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale.

4 .

La deliberazione di cui al comma 1 e' pubblicata annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione

5 .

Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

Capo V

disposizioni finali

Art. 30 - Vigilanza

1 .

La Regione tramite la competente struttura regionale dell'Assessorato al turismo, esercita la vigilanza sulla tenuta dell'albo professionale da parte del collegio regionale dei maestri di sci, sull'attivita' del collegio stesso e sull'attuazione delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 31 - Sanzioni amministrative

1 .

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e ferme restando le sanzioni disciplinari previste dalla legge n. 81 del 1991 e successive modificazioni, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio regionale, l'attivita' di maestro di sci senza essere iscritto nell'apposito albo professionale di cui all'articolo 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque a quindici volte la tariffa massima prevista ai sensi dell'articolo 29. In caso di recidiva l'importo e' raddoppiato.

2 .

Chiunque violi gli obblighi previsti all'articolo 8 ed all'articolo 9, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire novecentomila.

3 .

L'uso della denominazione di "scuola di sci" da parte di organizzazioni non iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 23, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni a carico di ciascun maestro che ne faccia parte e di una somma da lire cinque milioni a lire quindici milioni a carico di chi la diriga o conduca.

4 .

Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'articolo 29 si commina la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venti a settantacinque volte l'importo massimo della tariffa stessa. Nel caso di recidiva puo' essere rifiutato il rinnovo dell'iscrizione all'albo per l'esercizio della professione.

5 .

Le scuole di sci che occupano maestri di sci sprovvisti dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire un milione. In caso di recidiva si applica la sospensione dell'attivita' per un periodo di trenta giorni nella stagione invernale.

6 .

Per tutte le altre violazioni della presente legge e' comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinque a venti volte la tariffa massima prevista ai sensi dell'articolo 29.

7 .

L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, sono effettuati in conformita' alle procedure previste dalla Legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale n. 30 del 1994, la Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme sul territorio della Regione dell'attivita' di vigilanza e delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 32 - Norme transitorie

1 .

In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all'albo professionale regionale e fanno parte del collegio regionale dei maestri di sci, tutti i maestri di sci iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della Legge regionale 1 giugno 1982, n. 23.

2 .

In sede di prima applicazione sono riconosciute di diritto come "scuole di sci" le scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge regionale n. 23 del 1982.

3 .

Le scuole di cui al comma 2, devono adeguare i loro statuti alle norme della presente legge ed integrare il proprio organico in base all'articolo 24, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

4 .

La prima assemblea del collegio regionale dei maestri di sci e' indetta dal Presidente della Giunta regionale, mediante Avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci. La presidenza della prima assemblea spetta al maestro di sci piu' anziano di eta'.

5 .

Fino a quando non venga costituito il collegio regionale, le tariffe professionali sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

6 .

In sede di prima applicazione e fino a quando non sia costituito il collegio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 8 va fatta al Comune competente per territorio, mentre l'iscrizione o il nulla osta di cui all'articolo 9, sono richiesti alla struttura regionale competente in materia di sport.

Art. 33 - Norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 24219 "spese per attivita' di formazione professionale di operatori sportivi" del bilancio di previsione esercizio finanziario 1996. 2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 34 - Abrogazione

1 .

La Legge regionale 1 giugno 1982, n. 23 e' abrogata. La presente Legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.