CSR - Accordo 23 novembre 2017, n. 209

Ente: 
Conferenza Stato-Regioni
Data Fonte: 
23/11/2017
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art.1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione
Thesaurus: 
Professioni
Abstract: 

Il presente Accordo definisce la figura professionale dell'assistente Sanitario Odontoiatra. Ne specifica il contesto operativo, le attività e le competenze, il percorso di formazione - di competenza  delle Regioni e delle Province autonome che procedono alla programmazione dei corsi di formazione e che autorizzano le Aziende del Servizio Sanitario regionale e gli Enti di formazione accreditati. L'Accordo stabilisce altresì i requisiti di accesso al corso di formazione che ha la durata complessiva di almeno 700 ore suddivise tra teoria, esercitazioni e tirocinio e che si articola in un modulo di formazione di base e uno professionalizzante.L'articolo 10 prevede che la frequenza del corso sia obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale chi abbia superato il numero di assenze previste dalla Regione o Provincia Autonoma, o comunque no superiore  al 10% delle ore complessive. L’esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, diretto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali. Il superamento dello stesso consente il rilascio dell’attestato di qualifica/certificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale.Sono esentati (articolo 11) dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione coloro che alla data di entrata in vigore del DPCM di recepimento del presente Accordo  hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del decreto.

 
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