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Con il presente attoLa presente legge, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento dell’Unione Europea e statale, in attuazione degli articoli 14 e 15 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e della normativa nazionale, disciplina la programmazione e l’attuazione integrata delle politiche della Regione in materia di lavoro ed apprendimento permanente.
Viene inoltre specificato che la Regione riconosce e tutela il diritto al lavoro stabile e dignitoso come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro, di politiche attive e di risorse a sostegno dell’occupazione; promuove e sostiene l’apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale; promuove il passaggio da un sistema di politiche assistenziali ad un sistema di politiche di attivazione.
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