Tu sei qui
Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art.. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe dei corsi dai laurea magistrale in “Scienze giuridiche” di cui all’allegato, che ne costituisce parte integrante. Pertanto, le università possono procedere all’istituzione dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea magistrale in “Scienze giuridiche”. Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto. L’istituzione e l’attivazione dei corsi è inoltre subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e dai relativi decreti attuativi.