Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

Ente: 
Vittorio Emanuele III Re d'Italia
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
146
Data Fonte: 
26/06/1931
Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza
Thesaurus: 
Pubblica amministrazione
Gioco d`azzardo
Abstract: 

L' articolo 110. (Art. 108 T. U. 1926) dispone che in tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse. Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. E', in ogni caso, vietato di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie. Nel caso in cui tali apparecchi o congegni siano tenuti abusivamente, il colpevole è punito con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da L. 1000 a 5000. Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.