Tu sei qui
Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, individuate nell'allegato che ne costituisce parte integrante. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'art. 11, comma 1, della legge n. 341/1990, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Le università attribuiscono al corso di laurea una denominazione corrispondente a quella della figura professionale di cui ai relativi decreti del Ministro della sanità, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.