Sentenza 9 maggio - 21 giugno 2017, n. 143

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
26
Data Fonte: 
28/06/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Monitoraggio e ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 - Destinazione delle risorse disponibili per l'esonero contributivo degli imprenditori che assumono lavoratori a tempo indeterminato. Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», art. 1, commi 109 e 110. - (T-170143)
Thesaurus: 
Amministrazione
Abstract: 

Con il presente atto la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge 28 dicembre  2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all'art. 33 regolamento del Consiglio della Comunità europea n.1083/2006 dell'11 luglio 2006 nonchè agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, con il ricorso iscritto al n. 16 del registro ricorsi del 2016. Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,  commi 109 e 110, della legge n. 208  del 2015, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 48, 49, 50 e 63 dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio  1963, n. 1), agli artt. 119 e  120, secondo comma, Cost..
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 109 e 110, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 97, primo  comma, 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 33 del regolamento CE n. 1083/2006, nonchè all'art. 16, in combinato disposto con gli artt. 4, 5 e 6, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, e all'art. 118 Cost., in combinazione con l'art. 10 della  legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al  titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso iscritto al n.  14  del  registro ricorsi del 2016.