Sentenza 23 maggio - 14 luglio 2017, n. 190

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
29
Data Fonte: 
19/07/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Sanità pubblica - Istituzione del Servizio delle professioni sanitarie e del Servizio sociale professionale - Ampliamento della durata in carica del Commissario straordinario. - Legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali − modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29), artt. 1, comma 1, lettere b), c) e d), e 3. - (T-170190)
Thesaurus: 
Professioni
Abstract: 

Con il presente atto la Corte dichiara, in relazione alla legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali - modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29): l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d); la non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.