Legge 11 ottobre 1986, n. 697

Ente: 
Stato
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
250
Data Fonte: 
27/10/1986
Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori
Thesaurus: 
Istruzione
Abstract: 

Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori gestite da enti o privati. L’equiparazione ai diplomi esistenti in ambito universitario è subordinata alla corrispondenza dell’ordinamento didattico di  dette scuole, che deve essere approvato  con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. A tal fine le Scuole devono altresì dimostrare le disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonché di idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere interpreti con comprovata esperienza professionale.